In appello ammesso il documento ma non la nuova eccezione
Nel processo tributario è ammessa la produzione di qualunque documento per la prima volta anche in appello tranne l’ipotesi in cui lo stesso serva a corroborare un’eccezione non proposta nel giudizio di primo grado. Questo il principio della sentenza 3712/18/2018 della Ctr Lombardia depositata il 10 settembre ( clicca qui per consultarla ).
La vicenda
Ancora una pronuncia dei giudici tributari lombardi su uno degli aspetti peculiari del processo tributario ovvero la possibilità per le parti di produrre documenti in qualunque grado del giudizio ed in qualsiasi momento , con il limite dei venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio processuale.
In sintesi la società ricorrente impugnava una cartella esattoriale nonché l’avviso di accertamento prodromico emesso dall’agenzia delle Entrate, richiamato nell’estratto di ruolo, eccependone il difetto di notifica , motivo che veniva accolto dai giudici di prime cure i quali rilevavano il mancato perfezionamento della notifica in violazione dell’articolo 140 cpc, disciplinante le ipotesi di irreperibilità relativa , non risultando prodotta in giudizio la prescritta raccomandata informativa al destinatario.
Appellava la sentenza l’Ufficio sostenendo che la fattispecie era da collocare nel perimetro della irreperibilità assoluta e non relativa disciplinata dall’articolo 60 del Dpr 600/1973 e non dal 140 del Codice di procedura civile; e ancora che la raccomandata informativa non è richiesta in caso di irreperibilità assoluta quale quella di specie, essendosi la notifica perfezionata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e) Dpr 600/1973 e che comunque il ricorso fosse da considerare inammissibile stante la successiva notifica di atti pregressi fra cui l’avviso di intimazione notificato al legale rappresentante di cui produceva copia.
La decisione
Il Collegio regionale decide di conformare la sentenza di primo grado collocando parimenti la fattispecie in esame fra le ipotesi di irreperibilità relativa; quanto poi alla deduzione di parte pubblica circa l’inammissibilità dell’impugnazione , provata in fase di gravame con la produzione del referto di notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante della società, la Ctr rammenta che il rito tributario , seppur consenta la produzione di qualsivoglia documento, anche in appello, pone dei limiti laddove, come nel caso di specie, l’intervenuta nuova produzione serva all’Ufficio per corroborare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione proposta per la prima volta in grado di appello.
Le differenze con il rito ordinario
La possibilità di produrre nuovi documenti in appello è una peculiarità del rito tributario che lo distingue dal rito ordinario laddove invece il corrispondente articolo 345 del Codice di procedura civile, come recentemente modificato, prevede che «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti , salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Tale differenza è stata avvalorata anche dalla Corte costituzionale (sentenza 199/2017) la quale ha affermato che essa non determina alcuna disparità di trattamento né lede il diritto di difesa in quanto facoltà concessa a tutte le parti del giudizio nonché che non deve necessariamente esserci uniformità tra le regole dei due processi, rappresentando una scelta insindacabile e discrezionale del legislatore che non viola la garanzia del doppio grado di giudizio in quanto non coperta costituzionalmente.
Sul punto è opportuno, a parere di scrive, ricordare, ai fini di meglio chiarire il perimetro applicativo delle disposizioni normative citate, la sentenza della Cassazione 1963/2018 che si è pronunciata su una fattispecie soggetta ad orientamenti spesso contrastanti ovvero la validità del documento se prodotto tardivamente in primo grado ed acquisito al fascicolo processuale che viene trasmesso d’ufficio al «giudice superiore» in virtù del combinato disposto agli articoli 25 e 53 , comma 3, del codice di rito.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado può essere nuovamente prodotta in appello stante il disposto dell’articolo 58; pertanto nella fase di appello , in considerazione di tale interpretazione, non può considerarsi valido ai fini della decisione quel documento tardivamente prodotto in primo grado che non è stato riprodotto in secondo grado, nonostante la norma preveda l’acquisizione d’ufficio del fascicolo processuale di primo grado da parte del giudice d’appello.
Ctr Lombardia, sentenza 3712/18/2018