Controlli e liti

In assenza di dichiarazione riciclaggio non configurabile

Secondo la Cassazione non c’è reato se non sia già stata presentata la dichiarazione fraudolenta o infedele

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il trasferimento di somme provenienti da omesse fatturazioni non integra il reato di riciclaggio ove non sia già stata presentata la dichiarazione fraudolenta o infedele. Ciò in quanto il riciclaggio richiede la provenienza delittuosa delle somme mentre i reati tributari comportano la presentazione della dichiarazione.

Un avvocato riceveva assegni dai propri clienti a fronte di prestazioni non fatturate. Tali titoli venivano girati a un soggetto terzo che provvedeva a riscuoterli ed a consegnare il contante al professionista.

All'avvocato era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, il soggetto terzo era, invece, imputato di riciclaggio del profitto illecito derivante dalle violazioni fiscali penalmente rilevanti.

Quest'ultimo, cui fa riferimento la sentenza in commento, dopo la condanna nei due gradi di giudizio, ricorreva in cassazione lamentando, tra l'altro, l'impossibilità di configurare il reato di riciclaggio di cui all'articolo 648 bis del Codice penale. E infatti le condotte contestate quale presunto riciclaggio in realtà erano state consumate anticipatamente rispetto al delitto presupposto di evasione fiscale mancando così la natura delittuosa del denaro oggetto di sostituzione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso. Innanzitutto evidenziano che nel nostro ordinamento è penalmente rilevante la circolazione e sostituzione del profitto illecito. Presupposto del reato di riciclaggio è la necessità che la condotta riguardi beni o denaro provento di un precedente delitto.

Il legislatore ha così inteso punire ogni vantaggio derivante dal compimento di un reato presupposto che consenta un incremento del patrimonio. Il profitto dei reati tributari è la somma corrispondente all'imposta evasa, la quale, ai fini del riciclaggio rappresenta il bene o il denaro del precedente delitto. Ne consegue che per la configurabilità del riciclaggio è imprescindibile la consumazione del precedente delitto. È pertanto determinante l'individuazione della specifica struttura del reato tributario considerato presupposto al riciclaggio.

Nella specie, si trattava della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo 74/2000), la cui consumazione è legata alla presentazione della dichiarazione. Le attività meramente prodromiche o strumentali quali l'omessa fatturazione non sono di per sé penalmente rilevanti.

Nella vicenda le somme erano state ricevute in corso d'anno a fronte di prestazioni non fatturate ma il relativo delitto tributario si era consumato con la presentazione della dichiarazione e quindi in un momento successivo ai trasferimenti di denaro.

Il riciclaggio pertanto non sussiste in quanto l'attività ritenuta illecita dal terzo soggetto è avvenuta prima della consumazione del delitto di dichiarazione fraudolenta (per il quale occorre infatti la concreta presentazione della dichiarazione dei redditi). Per definizione, il riciclaggio non può essere consumato prima del delitto presupposto poiché, in quel momento, il denaro ricevuto non aveva ancora il carattere di profitto illecito penalmente rilevante.

Da qui l'accoglimento del ricorso con l'enunciazione del principio di diritto in base al quale il riciclaggio non è configurabile nella sostituzione di somme sottratte a tassazione mediante delitti dichiarativi se il termine di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso e la stessa non sia stata ancora presentata.

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