Contabilità

In bilancio il bonus investimenti è contributo in conto impianti

L’Oic risponde alle richieste delle Entrate sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

di Franco Roscini Vitali

Il credito d’imposta relativo agli investimenti è contabilizzato come un contributo in conto impianti in quanto soddisfa la definizione del paragrafo 86 del principio contabile Oic 16. È uno dei chiarimenti della Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, pubblicata dall’Oic in forma definitiva in risposta a una richiesta di parere inviata dall’agenzia delle Entrate sull’articolo 121 del decreto Rilancio.

L’impresa committente contabilizza il contributo (credito tributario) con una delle modalità previste nei paragrafi 87-88 dell’Oic 16: a diretta riduzione dell’investimento oppure iscrivendo un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione. Per la valutazione del credito, si applica l’Oic 15, compreso il costo ammortizzato con stima dei flussi finanziari futuri (debiti che si prevede di compensare), considerando che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti dell’imposta annua. Il documento, per l’applicazione del costo ammortizzato, richiama i paragrafi 86 dell’Oic 25 e 41 e 51 dell’Oic 15.

Se la società committente opta per lo sconto in fattura, contabilizza il costo dell’investimento al netto dello sconto. Se il contributo riguarda beni iscritti tra le rimanenze, si applica il paragrafo 14 dell’Oic 13, iscrivendo le stesse al netto del contributo, mentre il relativo credito è contabilizzato come già sintetizzato.

Il fornitore, nel caso di sconto in fattura, iscrive il ricavo in contropartita al credito risultante dalla somma di quello verso il cliente e del bonus fiscale iscritto tra i crediti tributari. Essendo un credito acquistato e non generato, in assenza di valore di mercato, l’iscrizione avviene al costo pari all’ammontare dello sconto in fattura. Per la valutazione al costo ammortizzato si applicano le regole già esposte.

Nel caso di cessione del credito, la società cedente rileva nel conto economico un onere o un provento finanziario (voci C16d e C17), perché questo è un credito ceduto a terzi che ottengono diritto di compensazione. Per la cessionaria, essendo un credito acquistato, l’iscrizione avviene al costo sostenuto. Se un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato e questo è significativamente diverso da quello contrattuale, l’iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato. In questo caso, la differenza tra disponibilità liquide erogate e valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale. Sono previste semplificazioni per chi redige il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese che non applicano il costo ammortizzato.

La società committente rilevano un risconto passivo, pari alla differenza tra costo sostenuto per l’investimento e valore nominale del credito imputato a conto economico nel periodo di utilizzo della detrazione o quando cede il credito. Se decide di compensare, rilevano un provento finanziario costante nel periodo di utilizzo. La commissionaria iscrive il ricavo in contropartita al credito corrispondente alla somma di quello verso il cliente e del credito tributario.

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