In bilancio errori giudicati per rilevanza
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Il documento si occupa dei principi generali di redazione del bilancio, denominati anche postulati, che nel Codice civile sono contenuti negli articoli 2423 e 2423-bis. Nel principio contabile non si trovano indicazioni circa l’inerenza, perché si tratta di un requisito insito, ovvero immanente, nella redazione del bilancio. E non potrebbe essere diversamente, perché i principi contabili sono disposizioni interpretative e integrative sul piano tecnico delle norme di legge: a ogni principio corrispondono specifici articoli del Codice civile che, evidentemente, non si occupano delle patologie del bilancio. Tuttavia, l’Oic 11, in riferimento alla «significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro rappresentazione in bilancio» precisa che «errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari».
In sostanza, anche agli errori si applica il principio di rilevanza che il decreto legislativo 139/15 ha introdotto nell’articolo 2423 eliminando i riferimenti in precedenza disseminati in varie disposizioni, in particolare negli articoli 2427 e 2426 n. 12.
Tornando al problema dell’inerenza, per esempio, l’eventuale difetto d’inerenza di un costo rientra negli errori che il redattore del bilancio commette, consapevolmente o meno: pertanto, deve essere corretto applicando le regole previste dal principio Oic 29.
Queste regole, dai bilanci relativi all’esercizio 2016, prevedono la correzione degli errori, nell’esercizio in cui sono rilevati, in contropartita con il patrimonio netto, utilizzando la voce Utili (perdite) portati a nuovo o, se più appropriato, altra voce (riserve) dello stesso.
Tuttavia, alcune norme di legge si preoccupano di chiedere al redattore del bilancio spiegazione circa taluni comportamenti. È il caso, per esempio, del n. 22-bis dell’articolo 2427 che impone agli amministratori di illustrare nella nota integrativa le operazioni con le parti correlate, motivando l’applicazione di eventuali condizioni non di mercato: le indicazioni sono contenute nel principio Oic 12.
Se, per esempio, la società capogruppo finanzia una controllata senza richiedere alcun interesse, l’operazione è legittima e pertanto senza alcun dubbio inerente, ma la norma di legge richiede di farne menzione nella nota integrativa.
In futuro si dovrà verificare se nell’ambito del principio di derivazione rafforzata contenuto nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 83 del Tuir possa rientrare anche l’inerenza con riferimento ai costi. Ovviamente sarà onere dell’impresa documentare l’inerenza del costo e, pertanto, motivarne la contabilizzazione e la successiva iscrizione in bilancio, che tuttavia non dovrebbe essere disconosciuta dal fisco se non in difetto d’inerenza riguardo proprio al bilancio. In ogni caso, l’informativa nella nota integrativa è importante a maggior ragione se il costo sostenuto esula dalla normale gestione, oppure è eccezionale (articolo 2427 n. 13 del Codice civile), o oltrepassa le previsioni statutarie: in quest’ultima ipotesi, per le imprese che lo redigono, può essere di aiuto anche quanto illustrato nel bilancio sociale.
Anche per l’informativa, si applica il principio generale della rilevanza.