Adempimenti

In caso di recidiva la sanzione sale fino a 300mila euro

Tenuti all'obbligo dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro e revisori legali

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato, viene punita in via amministrativa con la sanzione pecuniaria di 3mila euro.

È tuttavia prevista un’ipotesi di pena aumentata (per casi di violazioni gravi, recidive, ecc.) con un minimo edittale di 30mila euro e un massimo di 300mila, oltre alla pubblicazione del decreto sanzionatorio sulla sezione del sito del ministero dell’Economia o delle autorità di vigilanza di settore.

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime producano un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, se determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450mila euro. L’importo può arrivare sino ad un milione di euro se il vantaggio non sia quantificato o quantificabile.

L’iter della sanzione

Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, che decorrono dalla ricezione della contestazione notificata all’amministrazione procedente. Il termine è prorogato di sei mesi nel caso di richiesta da parte dell’interessato di essere audito nel corso del procedimento.

In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative vi è una generale competenza del ministero dell’Economia con riferimento ai soggetti obbligati non sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza di settore.

Sotto il profilo procedurale il Mef emana i decreti sanzionatori, udito il parere di una commissione consultiva.

La sanzione ridotta

Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, l’interessato può chiedere al Mef il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo della sanzione irrogata.

Il trasgressore non può usufruire del beneficio qualora si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

L’Economia, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato, notifica il provvedimento di accoglimento o di rigetto, indicando l’entità dell’importo dovuto e le modalità di pagamento.

Il pagamento in misura ridotta si esegue entro novanta giorni dalla notifica. Fino a quella data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria.

Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata.

La competenza di Roma

Tutti i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, permanendo la competenza in via esclusiva del tribunale di Roma a prescindere dal luogo in cui le violazioni siano state commesse ed accertate.

Si ricorda poi che le opposizioni si presentano avanti al tribunale e non al giudice di pace e seguono le regole del rito del lavoro.

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