Controlli e liti

In Cassazione impossibile il deposito telematico degli atti

Relazione dell’ufficio massimario. Si può spedire con piego raccomandato: fa fede la data di consegna in posta

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di Antonio Iorio

Al momento non si può effettuare il deposito telematico degli atti presso la Suprema corte anche se un emendamento al Dl Cura Italia potrebbe introdurre tale possibilità almeno fino al 30 giugno. È quanto emerge dalla relazione 28/20 del Massimario della Cassazione che interviene sulle modifiche temporanee al processo in Cassazione a seguito del Dl 18/20.

Il documento ribadisce che, con eccezione dei soli atti relativi ai procedimenti non sospesi (minori, obbligazioni alimentari, cautelari sulla tutela di diritti fondamentali della persona e così via), i depositi di ricorsi, controricorsi e memorie, presso la Corte sono sospesi fino al 15 aprile. La relazione ricorda che gli avvocati possono trasmettere ricorso e controricorso mediante piego raccomandato indirizzato al cancelliere della Corte: ai fini della tempestività assume rilievo solo la data di consegna del plico all’ufficio postale e non quella di ricezione.

Tuttavia tale facoltà è controversa per il deposito delle memorie finali non mancando pronunce di legittimità (ancorché in contrasto con altre) che hanno ritenuto inammissibili le memorie finali depositate a mezzo post. Il Massimario ricorda che l’eventuale approvazione dell’emendamento consentirà almeno fino al 30 giugno 2020 ai difensori delle parti, una volta adottato il provvedimento della competente direzione del ministero della Giustizia, di depositare atti e documenti (ricorso, controricorso e memorie difensive), in via telematica (rispettando le regole del Dm 44/11).

Tuttavia sorgono perplessità sulla possibilità, presso la Corte, di dare attuazione alla vigente previsione del Dl secondo cui il capo dell’Ufficio può autorizzare lo scambio e il deposito telematico di note scritte. Nonostante, infatti, il primo presidente abbia già disposto, sia nel settore penale, sia in quello civile, un’autorizzazione in tal senso, è stata fatta riserva di comunicare le concrete modalità tecniche del deposito. La relazione fa notare che se si ammetterà la trasmissione della copia informatica del documento redatto dal difensore in formato cartaceo, una volta stampato l’atto allegato alla Pec, si avrà una mera copia fotostatica e non l’originale (che resterà nelle mani del difensore). Al contrario, consentendo la trasmissione di un atto informatico cosiddetto “nativo digitale”, firmato digitalmente dal difensore, la Cassazione, allo stato, non possiede un registro informatico per il deposito, la conservazione e la consultazione dei documenti nativi digitali e pertanto non sarà possibile assicurarne la conservazione nei registri di cancelleria.

Inoltre, i registri informatici in uso alla Cassazione, non permettono di verificare se un qualsiasi atto telematico risulti, o meno, firmato digitalmente. Così ogni eventuale contestazione sollevata dalle parti, sostanzialmente, non è suscettibile di tempestiva verifica da parte del collegio chiamato a decidere.

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