In Ctr il contributo unificato non può raddoppiare
È illegittima la sanzione del doppio contributo unificato nelle ipotesi di rigetto integrale dell’appello da parte della commissione regionale: la norma, in ambito tributario è applicabile solo in Cassazione, poiché riguarda il rito civile. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 20018 depositata ieri.
La vicenda traeva origine dal rigetto dell’appello di un contribuente da parte della Ctr. Nella decisione il collegio aveva condannato l’appellante al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto, in applicazione dell’articolo 13, comma 1 quater del Dpr 115/2002. Il contribuente ricorreva in Cassazione e, pur non formalizzando una specifica eccezione, lamentava un’errata interpretazione della norma in tema di contributo unificato.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che sebbene il ricorso del contribuente non avesse rilevato uno specifico motivo, la questione andava risolta comunque d’ufficio poiché riguarda il rapporto con l’erario e non la sfera della decisione.
La norma prevede che quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Si tratta di una misura eccezionale ed in senso lato “sanzionatoria”, la cui operatività deve essere però circoscritta al processo civile.
L’articolo 13, comma 1 quater citato, infatti, attraverso alcuni rimandi ad altre disposizioni, rinvia alle regole relative ai giudizi civili dinanzi al Tribunale.
Ne consegue così che nel processo tributario non può trovare applicazione e, pertanto, anche in ipotesi di rigetto integrale o inammissibilità dell’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, il giudice non può condannare al pagamento del doppio.
La previsione, in ambito tributario, può così riguardare solo il giudizio in Cassazione, trattandosi di rito civile.
La questione è di estrema attualità poiché non di rado, le Commissioni tributarie regionali, “sanzionano” i contribuenti con l’aggravio del doppio contributo unificato.