Controlli e liti

Inammissibile il ricorso contro il rifiuto dell’autotutela

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di Ferruccio Bogetti


È inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente proposto per l’annullamento del diniego di autotutela confermativo dell’originaria pretesa erariale. In primo luogo, il diniego confermativo non rientra tra gli atti impugnabili. In secondo luogo, la pretesa erariale non può essere più messa in discussione se l’atto impositivo non è impugnato nei termini statuiti dalla procedura tributaria. Così la sentenza 45/1/2018 della Ctp Lecco ( clicca qui per il testo della sentenza ).

La decisione
Il contribuente, che intende contestare la pretesa tributaria, deve impugnare l’atto impositivo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso. Qualora l’atto non sia impugnato nei termini, la pretesa erariale non può più essere messa in discussione dall’istanza di autotutela e dal diniego confermativo espresso dall’Amministrazione. Infatti tale atto non sospende i termini per ricorrere e non rientra nell’elenco degli atti impugnabili, come previsto dal codice di rito tributario.

La vicenda
Un contribuente dichiara nel modello Unico 2013, relativo all’anno d’imposta 2012, di aver subito ritenute da redditi di lavoro autonomo da due sostituti d’imposta, rispettivamente pari ad oltre 3mila euro, a fronte di reddito di oltre 15mila euro, e oltre 94 euro, a fronte di reddito di oltre 400 euro. L’Amministrazione effettua il controllo formale sulla dichiarazione, e richiede al contribuente le certificazioni dei compensi, prontamente esibiti dal contribuente. L’Erario ritiene insufficiente tale documentazione e richiede gli estratti conto bancari dai quali si evinca il pagamento dei compensi al netto della ritenuta. Il contribuente non provvede e l’Amministrazione iscrive a ruolo le somme dovute che notifica tramite cartella di pagamento a mezzo Pec nell’agosto 2016. Il contribuente solo nel marzo 2017 esibisce gli estratti conto e presenta istanza di annullamento dell’iscrizione a ruolo in via di autotutela. Ma l’Amministrazione respinge l’istanza tramite diniego espresso notificato via Pec nel maggio 2017 perché la pretesa è da ritenersi definitiva per non aver l’uomo impugnato nei termini processuale l’iscrizione a ruolo portatagli a conoscenza tramite la cartella di pagamento. L’uomo, allora, impugna il diniego in Ctp.

Ctp Lecco, sentenza 45/01/2018

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