Incentivi assorbiti dall’imposta fissa per i neoresidenti
La fiscalità dell’incentivazione equity-based in fattispecie transnazionali presenta peculiarità interessanti, in particolare nel caso di manager residenti che lavorano all’estero.
Per i manager residenti che lavorano all’estero, l’incentivazione equity-based può innanzitutto determinare la necessità di calcolare il credito d’imposta spettante in base all’articolo 165 del Tuir per le imposte eventualmente subite all’estero in relazione al piano. Questioni di imputazione temporale e conflitti di qualificazione possono generarsi per i diversi criteri di tassazione all’estero rispetto a quelli italiani, da gestire, i primi, in base alla previsione del comma 6 (ormai non più riservato alle sole imprese) e del comma 7 dell’articolo 165 del Tuir e, i secondi, in base ai criteri delineati nel Commentario Ocse e sostanzialmente accolti dalla Corte di cassazione nella sentenza 21220 del 29 settembre 2006.
Se i manager residenti che lavorano all’estero beneficiano della tassazione su base convenzionale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis del Tuir, la retribuzione convenzionale è per sua natura idonea a ricomprendere qualunque somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro dipendente o assimilato e, dunque, ad assorbire anche eventuali fringe benefits conseguiti nel periodo di applicazione dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, inclusi quelli da incentivazione equity-based.
Non risultano invece compresi nella retribuzione convenzionale, e sono quindi tassati ordinariamente, i redditi di natura finanziaria (di capitale e diversi) eventualmente derivanti da azioni e strumenti finanziari assegnati.
Nel caso in cui i manager residenti siano beneficiari della tassazione forfettaria prevista dall’articolo 24-bis del Tuir (la norma sui neo residenti introdotta dalla legge di Bilancio per il 2017), l’assegnazione di strumenti finanziari qualificabile come reddito di lavoro dipendente prestato all’estero e i redditi di natura finanziaria derivanti da azioni e strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti sono assorbiti nell’imposta fissa e non sono quindi soggetti a ulteriore tassazione.
Secondo la circolare 17/E del 2017, tuttavia, ciò vale solo in proporzione ai giorni lavorativi all’estero (incluse ferie, malattie e festività) rispetto al totale dei giorni di vesting.
Se invece i manager impatriati beneficiano della detassazione parziale prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, l’assegnazione di strumenti finanziari qualificabile come reddito di lavoro dipendente beneficia anch’essa della detassazione parziale, ma, secondo la circolare 17/E del 2017, ciò vale solo in proporzione ai giorni lavorativi in Italia (incluse ferie, malattie e festività) rispetto al totale dei giorni di vesting. I redditi di natura finanziaria sono invece tassati ordinariamente.