Incentivi irrevocabili anche se subentra la crisi aziendale
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Il provvedimento era stato motivato dal fatto che, dopo il riconoscimento di un incentivo Por, approvato anche dalla Commissione Ue, la beneficiaria aveva proposto istanza di
Della questione veniva investito il Tar. Esaminata la vicenda, il giudice adito riteneva necessario sottoporre alla Corte Ue alcuni punti controversi.
Innanzitutto, il Tar ha chiesto se i vincoli esposti nel Regolamento Ue n. 800/08, a proposito delle imprese classificate in «difficoltà», fossero applicabili tanto a quelle oggetto di procedure concorsuali avviate su iniziativa di terzi o d’ufficio che a quelle avviate su istanza dell’imprenditore interessato.
Nell’ipotesi, auspicata dal Tribunale, in cui i limiti imposti dal Regolamento comunitario valessero solo nel caso di procedure avviate da terzi, il giudice nazionale ha anche chiesto se sia la semplice sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura a far venir meno il diritto all’agevolazione o se, piuttosto, la situazione di difficoltà dovesse verificarsi «in concreto», ossia tenendo conto, ad esempio, del rispetto da parte dell’imprenditore degli impegni assunti, considerando anche che in Italia è prevista la procedura di concordato in continuità, che consente all’impresa di continuare l’attività invece che liquidarla.
Sulle questioni sollevate, l’Avvocato generale della Corte comunitaria ha subito evidenziato come, a rigore di Regolamento, è prevista la preclusione di accesso ai contributi alle sole imprese che alla data di presentazione della domanda si trovino in una condizione di «difficoltà». Ne deriva che, come nel caso di specie, qualora tale status sia subentrato solo successivamente a tale momento, nessun provvedimento di revoca può irrogarsi all’impresa beneficiaria.
Ciò nonostante - ma la questione non investe il giudizio dell’organo giurisdizionale comunitario - se fosse la normativa interna a disporre in tono più restrittivo, includendo fra le cause di revoca anche la “sopravvenuta” difficoltà, il giudice nazionale dovrebbe procedere in tal senso, al di là del dato letterale contemplato dal Regolamento comunitario.
In ogni caso, quest’ultimo non stabilisce alcuna distinzione tra procedure concorsuali avviate d’ufficio o su istanza di terzi e quelle proposte in autonomia.
Spetta, in definitiva, al giudice nazionale valutare le fattispecie singolarmente, in ossequio al disposto delle specifiche norme di agevolazione applicate, se mantenere o meno in capo a un’impresa gravata da un sopravvenuto stato di difficoltà le agevolazioni da questa godute.
Causa C-245/16 - Le conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue