Incoerenze tra i campi per il calcolo dell’Iva e quelli riservati al monitoraggio dei crediti
Fra il rigo SG23 del modello 770, che contiene i dati per il calcolo dell’Ivca, e il nuovo rigo SX42, in cui si devono monitorare gli utilizzi dei crediti Ivca ci sono problemi di comunicazione.
Rigo SX4: il dato da indicare nella colonna 1
Le istruzioni alla colonna 1 del nuovo rigo SX42 dispongono che vi si debba indicare «l’importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016, evidenziato nel rigo SG23, colonna 2 aumentato del credito residuo risultante dal campo SX1 colonna 4 al netto dei relativi utilizzi a scomputo interno esposti in SX4 colonna 4 del modello 770/2016». Però, si ottiene un dato privo di significato:
•l’importo evidenziato nel rigo SG23, colonna 2 è l’ammontare dell’Ivca complessivamente versata dalla fiduciaria nel 2016 sul valore delle polizze al 31 dicembre 2015;
•il credito residuo risultante dal campo SX1 colonna 4, al netto dei relativi utilizzi a scomputo interno esposti in SX4 colonna 4 del modello 770/2016, è solo l’eccedenza rimborsata ai clienti in occasione di riscatti totali fatti nel 2015, ridotta delle compensazioni già effettuate.
Poiché le istruzioni alla colonna 6, del rigo SX42 affermano che in esso si deve indicare l’ammontare del credito utilizzato nel modello F24 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in molti casi è possibile che appaiano, in colonna 6, utilizzi maggiori del credito disponibile indicato in colonna 1 in quanto l’Ivca in colonna 1 è solo una parte di quella complessivamente versata dalla fiduciaria sulle polizze in essere e non ancora utilizzata a scomputo.
L’Agenzia sembra consapevole del problema perché in relazione al campo 7, in cui si deve indicare il residuo credito alla data del 31 dicembre 2016, le istruzioni prevedono il caso di «saldo negativo», disponendo che in questo caso si indica «zero».
Sarebbe bene avere conferma del fatto che la compilazione del rigo SX42, colonna 1 come sopra descritta non genererà anomalie.
Rigo SX42: certificazione dei crediti Ivca ad altro intermediario
La circolare 41/E del 2012 precisa che laddove il contraente affidi l’incarico della riscossione dei redditi ad un intermediario diverso da quello che ha precedentemente versato l’imposta annua sul valore della polizza, quest’ultimo è tenuto a certificare le somme ricevute al fine di consentire al contraente di utilizzarle a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta al momento della prestazione. Sarà cura del nuovo intermediario restituire al contraente l’eventuale eccedenza di imposte versate che non possono essere in tal modo recuperate.
La modulistica non consente al nuovo intermediario di dare evidenza delle certificazioni rilasciate dal precedente intermediario. Ad alcune fiduciarie sono state iscritte a ruolo per aver scomputato l’Ivca versata dai precedenti intermediari e non sono riuscite ad ottenere l’annullamento della cartella in autotutela.
Le istruzioni dovrebbero essere modificate per consentire di utilizzare, a questi fini, le colonne da 2 a 5 del rigo SX 42 (relative alle cessioni dei crediti Ivca infragruppo e nel contesto di operazioni straordinarie).
Rigo SG 23: valore dei contratti assicurativi e calcolo dell’Ivca
Costituisce errore bloccante indicare nel campo 2 del rigo SG23 un’Ivca dovuta diversa dallo 0,45% del valore delle polizze al 31 dicembre 2015. Ma l’Ivca dovuta è spesso inferiore perché la risoluzione 74/E del 2013 ha fissato un tetto massimo al versamento dell’imposta per evitare che il credito per Ivca ecceda una certa percentuale del valore della polizza. Sarebbe quindi opportuno che venisse eliminato il blocco dalle specifiche tecniche.