Incognita sui modelli successivi
Uno dei problemi più rilevanti relativo alla rettifica delle dichiarazioni che hanno “chiuso” a credito si verifica quando il credito viene riportato nelle dichiarazioni successive.
Si consideri il caso in cui la dichiarazione relativa all’anno X riporti un credito di 1.000 che non è stato utilizzato e, quindi, è stato riportato a nuovo nella dichiarazione successiva, che “chiude” anch’essa con un credito “di periodo” per 1.200, al quale importo si somma pertanto il credito dell’anno precedente di 1.000 (così la dichiarazione dell’anno X+1 “chiude” con un credito complessivo di 2.200). Si immagini ora che nell’anno X+2 detto credito venga utilizzato per 1.800 (come credito dell’anno X+1) e che nell’anno X+3 venga accertata l’infedeltà dichiarativa delle due annualità X e X+1, le quali, per effetto della rettifica, portano ad una maggiore imposta a debito. Nel caso specifico si tratta di comprendere come “suddividere” il credito di 1.800 nelle due annualità X e X+1 per determinare l’entità della sanzione in relazione al credito (impropriamente) utilizzato. Al riguardo, si ritiene che la soluzione più percorribile sia quella di considerare tutto utilizzato il credito di 1.000 dell’anno X così da attribuire la restante parte (800) all’anno X+1. In sostanza, la sanzione per infedele dichiarazione dovrebbe essere rapportata, per la parte del credito utilizzato, a 1000 per l’anno X e a 800 per l’anno X+1 (alla quale penalità si somma quella relativa alla maggiore imposta a debito). In pratica, l’ufficio dovrebbe seguire una sorta di criterio FIFO di utilizzo del credito.
È chiaro che si tratta di una soluzione “necessitata”, la quale “fotografa” l’irrazionalità di sanzionare soltanto l’utilizzo del credito. Quest’ultimo, in particolare quando viene riportato nelle dichiarazioni successive, si cristallizza in quest’ultime e, quindi, non risulta facilmente individuabile per l’ufficio la parte riferibile alla dichiarazione in cui è stata commessa la violazione.
Peraltro, non sembra giustificato il motivo per cui, se un contribuente presenta una dichiarazione recante un debito d’imposta, un’eventuale omissione reddituale determinante un maggiore debito d’imposta porti all’irrogazione della sanzione sulla maggiore imposta, mentre, nell’ipotesi in cui lo stesso contribuente, in relazione agli stessi elementi reddituali, presenti una dichiarazione riportante un credito e poi lo stesso credito venga rideterminato al ribasso per effetto della medesima infedeltà dichiarativa, la penalità risulterà applicata soltanto nel caso di utilizzo del credito.
Si arriva alla conclusione che se, scientemente, un contribuente omette di indicare un elemento reddituale in una dichiarazione che si chiude con un credito, non vedrà l’applicazione di alcuna penalità per infedeltà dichiarativa – addirittura anche nelle ipotesi di “fraudolenza” – se mai utilizzerà il credito indicato nella dichiarazione.