Controlli e liti

Indagini finanziarie, va documentato l’uso del conto per esigenze familiari

Ribadita la linea della Cassazione: il contribuente deve dimostrare l’irrilevanza

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di Davide Settembre

Secondo la Ctr Puglia 2266/6/2021 (presidente Sardiello, relatore Maggiore) nell’accertamento induttivo i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari devono essere ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, qualora il titolare del conto non fornisca un’adeguata giustificazione.

Nel caso esaminato l’ufficio aveva notificato al contribuente, in qualità di socio di un’azienda agricola, un avviso con il quale aveva ripreso a tassazione ai fini Irpef un maggior reddito in considerazione di alcuni versamenti e movimenti bancari in entrata, nonché di alcuni prelevamenti e movimenti in uscita, non giustificati.

I giudici di primo grado avevano accolto parzialmente il ricorso, all’esito di una consulenza tecnica tesa ad accertare se tali movimentazioni bancarie fossero giustificate e, pertanto, consentissero di superare la presunzione di acquisti e ricavi non dichiarati ex articolo 32 del Dpr 600 /1973. Il contribuente aveva tuttavia impugnato la sentenza in secondo grado eccependo, tra gli altri motivi, l’infondatezza dell’accertamento.

I giudici hanno respinto l’appello, ritenendo infondata la tesi del ricorrente in base alla quale i giudici di primo grado avrebbero recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica, dal momento che sarebbe stata fornita tutta la documentazione idonea e necessaria a superare la presunzione di un maggior reddito. Al riguardo, i giudici hanno ricordato in primis che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i conti correnti bancari possono essere utilizzati anche per quantificare il reddito ricavato dall’attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti (sentenza 9573/2007 in tema di Iva). La Cassazione ha ribadito lo stesso principio in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della ricostruzione del reddito imponibile (sentenza 10578/2011).

In altri termini, la presunzione di maggiori ricavi riferibile alle movimentazioni bancarie, deriva dalla rilevante probabilità che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse e i prelevamenti inerenti l’esercizio dell’attività. Pertanto incombe sullo stesso dimostrare l’irrilevanza fiscale delle somme movimentate (Cassazione 767/2011).

Ciò detto, nel caso esaminato i giudici hanno evidenziato come il consulente tecnico avesse ritenuto «non ragionevolmente giustificati» alcuni movimenti bancari in relazione ai quali il ricorrente non aveva offerto alcun ulteriore adeguato documento. In questo caso non è sufficiente – hanno precisato i giudici – sostenere che il conto veniva utilizzato solo per la gestione delle esigenze familiari: è necessario che il contribuente fornisca adeguata documentazione.

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