Imposte

Indennizzo deducibile nell’anno di risoluzione del contratto

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di Giacomo Albano

Il costo di un indennizzo conseguente alla risoluzione contrattuale è deducibile quando si verificano le circostanze che determinano la risoluzione di diritto del contratto e, pertanto, sorge l’obbligazione al pagamento.

È quanto emerge dalla risposta all ’interpello n. 108 del 12 dicembre, con cui le Entrate si sono espresse in merito ai profili di imputazione temporale dell’indennizzo derivante dalla risoluzione di un contratto di leasing.

La fattispecie riguarda una società Oic adopter (quindi in derivazione rafforzata) che aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare in costruendo con un società di leasing.

Il contratto di leasing prevedeva che in caso di risoluzione di diritto del contratto il locatario avrebbe dovuto risarcire la società di leasing mediante il pagamento di un indennizzo pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti e del prezzo di acquisto finale attualizzati.

A seguito della stipula del contratto, l’immobile era interessato da una vicenda giudiziaria che si concludeva nel 2017 con una sentenza della Cassazione, che sanciva la confisca dell’immobile, facendo scattare una causa di risoluzione di diritto del contratto.

A seguito di tale sentenza, nel 2018 la società di leasing e il locatario concludevano una transazione per trovare un punto di incontro tra le rispettive posizioni.

In questo scenario, la società locataria istante riteneva che il costo relativo all’indennizzo fosse deducibile nel 2018, anno di stipula della transazione; veniva in proposito richiamata la sentenza della Cassazione del 25 marzo 2015, n. 5976, secondo cui la definizione di una controversia mediante accordo transattivo, deve essere rilevata nell’esercizio in cui avviene la stipula della transazione.

Le Entrate osservano invece che l’Oic 19 definisce i debiti come passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili. Inoltre, il paragrafo 38 del principio contabile stabilisce che i debiti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e di servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.

Dall’esame del contratto di leasing emerge che la risoluzione di diritto del contratto era ancorata al momento in cui un’eventuale provvedimento, tra i quali la confisca, fosse divenuto inoppugnabile. In tale ipotesi scattava un obbligo di indennizzo, pari alla somma dei canoni non ancora scaduti e del prezzo di acquisto finale.

Poiché la sentenza della Cassazione, che ha confermato la confisca dell’immobile, è stata emessa nel 2017, è in tale esercizio che scatta la risoluzione di diritto e quindi sorge l’obbligazione della società. A tal fine, secondo le Entrate, è irrilevante la circostanza che la controparte non abbia mai posto in essere alcuna richiesta espressa di indennizzo.

In virtù del principio di derivazione rafforzata, il componente negativo rappresentato dall’indennizzo conseguente alla risoluzione del contratto può pertanto essere dedotto nel periodo d’imposta 2017.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 108 del 13 dicembre 2018

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