Contabilità

Industria 4.0: credito d’imposta in bilancio nell’anno dell’investimento

Tre aspetti a cui prestare attenzione: l’esercizio di competenza, l’utilizzo e la collocazione in conto economico

immagine non disponibile

di Franco Roscini Vitali

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcuni crediti d’imposta la cui rilevazione in bilancio merita attenzione. I problemi che si presentano sono tre: esercizio nel quale iscrivere il credito, utilizzo dello stesso credito e collocazione nel conto economico.

L’esercizio d’iscrizione

Innanzitutto, in molti casi il credito d’imposta matura in un esercizio, mentre l’utilizzo è differito al successivo con una sfasatura temporale che pone il problema della competenza, ovvero in quale esercizio debba avvenire la contabilizzazione: è il caso, per esempio, del credito d’imposta che ha sostituito iper e superammortamenti.

Il principio contabile Oic 15, relativo ai crediti, precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.

Nel caso in questione il “titolo” al credito spetta quando gli investimenti sono effettuati: è questo il momento al quale si deve fare riferimento.

La regola dell’effettuazione non dovrebbe porre particolari problemi perché le disposizioni contenute nei principi contabili e quelle fiscali contenute nell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir sono simili: questo, non fa neppure sorgere problemi relativi a doppi binari o altro.

In particolare, per quanto riguarda i principi contabili, l’Oic 19 (Debiti) prevede l’iscrizione iniziale dei debiti originati da acquisti di beni in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Il documento, poi, con riferimento ai beni mobili, precisa che salvo le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’articolo 1523 del Codice civile prevede che il compratore acquisti la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell’acquirente, l’iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.

Nel caso di acquisto di beni complessi si devono analizzare le clausole contrattuali che possono far riferimento, per esempio, al collaudo: sono situazioni particolari che devono essere attentamente esaminate, utilizzando anche quanto prevede il principio contabile Oic 23 relativo ai lavori su ordinazione.

Si tratta di regole contabili generalmente in sintonia con quanto prevede il citato articolo 109, comma 2 del Tuir: differenze sono sempre possibili, ma si tratta di situazioni non ricorrenti e che esulano da quanto in discussione.

L’utilizzo del credito

Stabilito l’esercizio d’iscrizione del credito d’imposta, il secondo problema riguarda l’utilizzo dello stesso perché la legge di Bilancio, in via generale, lo consente in cinque quote annuali di pari importo (tre in alcuni casi) a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o, nel caso sia prevista, dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, una volta iscritto il credito, questo dovrebbe essere “sospeso/riscontato” sino all’anno successivo per poi essere ripartito in cinque quote annuali: è vero che, con riferimento all’anno di sospensione del credito, lo stesso di fatto è annullato, ma questo è contabilmente inevitabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©