Controlli e liti

Inefficace la notifica dell’accertamento al domicilio dell’ex amministratore

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di Roberto Bianchi

La notifica di un accertamento tributario, afferente a una società di capitali cancellata dal registro delle imprese il 29 aprile 2003 e trasferita in Francia, effettuata presso il domicilio dell’ex amministratore in carica nel periodo di imposta relativo ai fatti contestati è inefficace. La carenza di legittimatio ad processum rende l’ex amministratore estraneo alla pretesa tributaria in quanto il medesimo non era nella condizione né di ricevere né di impugnare alcun atto, né tantomeno di stare in giudizio e né di attivare procedure di accertamento con adesione, avendo da tempo perduto la qualifica di rappresentante legale della società. Così ha stabilito la sezione V della Ctr di Roma nella sentenza 1316/2017 del 15 marzo 2017.

I fatti

A un ex amministratore cessato dall’anno 2004 era stato notificato, nell’anno 2012, un accertamento afferente una Srl di cui era stato amministratore all’epoca dei fatti contestati. Il contribuente impugnava in proprio l’accertamento chiedendo, in via principale, che venisse decretata la sua estraneità rispetto alla pretesa tributaria. L’agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio e la Ctp di Roma dichiarava sia la nullità della notifica e sia l’inammissibilità del ricorso. Anche il successivo appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria veniva rigettato.

Le motivazioni

I giudici regionali, in conformità alla sentenza della Cassazione n. 23000/2012, hanno confermato che la persona fisica che non rivesta attualmente le cariche di amministratore e di legale rappresentante di una società di capitali (pur avendole ricoperte in passato), non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società medesima. Ne consegue che il diritto di richiedere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato, compete al soggetto a cui era effettivamente diretta la notificazione e non a colui presso il quale è stato notificato l’atto per errore. La Ctr ha stabilito inoltre che l’ex amministratore, al momento della notifica dell’atto impositivo, risultava privo di ogni potere o titolo di rappresentanza; si tratta pertanto di soggetto del tutto carente di legittimatio ad processum, ossia di quella capacità processuale già rilevata anche dai giudici di primo grado, per la quale il ricorrente non era nella condizione di ricevere alcun atto destinato alla società, di poterlo impugnare, né di stare in giudizio in suo nome e per suo conto, non avendo più, come già precisato, alcuna rappresentanza legale. Il collegio conclude ricordando come il difetto di legittimatio ad processum sia rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del processo, in quanto attiene alla valida instaurazione e alla stessa esistenza del rapporto giuridico processuale.
Di conseguenza è da ritenersi nulla la notifica dell’accertamento al legale rappresentate della società se questo è già cessato dalla carica (Cassazione Civile Sez. V 12-01-2011 n. 613).

Ctr Roma, sezione V, sentenza 1316 del 15 marzo 2017

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