Inesistente la notifica tramite vettore privato
Il concessionario deve rivolgersi esclusivamente al gestore universale «Poste italiane» se sceglie di notificare la cartella per posta. È inesistente pertanto la cartella inviata per posta tramite vettore privato. Così la Ctp Agrigento, sentenza 3678/3/16 (presidente Cusimano, relatore Arrigo).
Il concessionario nel novembre 2015 tenta la notifica a mezzo posta di una cartella nei confronti di un uomo, che risulta però temporaneamente irreperibile. Deposita pertanto l’atto nella casa comunale e gli invia raccomandata informativa ai sensi dell’articolo 140 del Codice di procedura civile.
Ritirato l’atto, il contribuente si oppone. La cartella non ha valore perché la raccomandata informativa è stata inviata da una posta privata non abilitata ad inviare un atto amministrativo, quale è la cartella. Ma secondo il concessionario la proposizione del ricorso ha sanato eventuali irregolarità.
Ma i giudici agrigentini ritengono la notifica affetta da inesistenza. Se il concessionario si avvale del servizio postale per la notifica della cartella, deve rivolgersi solo al soggetto cui è riservata la notifica a mezzo posta di atti amministrativi e giudiziari, ossia all’ente Poste italiane in virtù di quanto richiamato dal quinto comma dell’articolo 4 del Dlgs 261/1999.
Ctp Agrigento, sentenza 3678/3/16