Contabilità

Informativa a rischio di giudizio negativo da parte del revisore

Entrambi i commi dell’articolo 38 quater del decreto Rilancio (decreto legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020) sottolineano i perduranti obblighi informativi relativi al presupposto della continuità aziendale, sancendo che le relative informazioni devono essere «fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell’articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente», mentre «restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito».

L’informativa di bilancio sugli eventi successivi e sui relativi impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sui rischi significativi, nonché sull’evoluzione prevedibile sulla gestione, dovrà pertanto essere adeguata a consentire ai soci e ai terzi che esamineranno il bilancio di acquisire le informazioni rilevanti per le loro decisioni economiche.

La mancata o inappropriata informativa potrebbe dar luogo a un giudizio con modifica (rilievo o negativo a seconda dei casi) da parte del revisore, ma soltanto ove si riscontrino carenze significative di disclosure, non per il presupposto della continuità, che sarebbe, auspicabilmente, sempre garantito dall’articolo 38-quater e che risulta contestabile soltanto qualora sia revocabile in dubbio la sua sussistenza al 31 dicembre 2019. Sotto questo profilo la nuova disciplina dovrebbe limitare i margini delle no opinion.

Nota integrativa, come autorevolmente già rilevato, che quest’anno assume ex lege un importante potere sostitutivo dovendo integrare alcune mancate contabilizzazioni conseguenti alla legislazione emergenziale (sospensione degli ammortamenti, deroga alla svalutazione dei titoli nel circolante, disposizioni in tema di svalutazione del capitale per perdite e deroga al going concern).

Sullo sfondo si ripropone il problema della limitazione della deroga alle sole «società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali» (come si legge nel documento Oic, sulla base del richiamo alla norma codicistica dell’articolo 2423-bis) oppure sia riferibile anche alle società che seguono gli Ias. Nonostante i dubbi avanzati in dottrina, legati alle identiche difficoltà previsionali delle imprese Ias adopter, si deve constatare che l’orientamento prevalente si è indirizzato verso la prima interpretazione, ora confermata dall’Oic.

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