Installazione di contatori smart, incentivo sul 5% del costo dei beni
Per i contatori intelligenti, le spese di installazione possono fruire dell’iperammortamento solo nei limiti del 5% del costo del bene. Il chiarimento giunge dal principio di diritto n. 2/2019 , diffuso ieri dall’agenzia delle Entrate. Inoltre, l’acquisto di un gran numero di impianti, che viene effettuato in attuazione di un unitario programma di trasformazione della rete, richiede di sottoporre ad ammortamento per quote annuali il costo complessivo anche se il valore di ogni singolo cespite è inferiore a 516 euro.
Con il principio di diritto 2/2019, l’agenzia delle Entrate esamina un quesito posto da un’azienda di distribuzione del gas che sta attuando un programma di sostituzione dei contatori tradizionali con quelli intelligenti, (“smart meters”). L’istante chiede in primo luogo se i nuovi contatori rientrino oggettivamente tra i beni 4.0.
A questo primo interrogativo viene data risposta affermativa, ritenendo che gli smart meters rientrino nel punto 8) del secondo gruppo dell’allegato A) alla legge 232/2016. È però necessario che i contatori interagiscano a livello di macchine e componenti del sistema produttivo (circolare Mise 177355/2018): esclusi quindi dal bonus quei beni che interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità.
La società pone poi due ulteriori quesiti che riguardano aspetti contabili e fiscali: rilevanza per l’iperammortamento di spese di installazione di ammontare pari ad oltre il 50% del costo unitario del bene e possibilità di spesare la maggiorazione in un unico periodo di imposta, avendo ogni singolo contatore un costo non superiore a 516 euro.
In merito alle spese sostenute per l’installazione, l’Agenzia richiama la risoluzione 152/E/2017, con la quale si era affermata, in generale, la possibilità di includere nel costo iperammortizzabile anche gli oneri accessori di diretta imputazione (da capitalizzare sul bene), come individuati dal principio contabile Oic 16. Occorre inoltre verificare, chiarisce ora il principio di diritto, che venga rispettato quanto stabilito dal par. 32 del suddetto Oic 16 e dunque che il costo del bene, post capitalizzazione di tali oneri, non superi il suo valore recuperabile.
A prescindere dalla correttezza delle impostazioni contabili, le Entrate ritengono di dover indicare un limite forfettario per la rilevanza delle spese di installazione ai fini dell’iperammortamento, tenendo conto della evidente sproporzione tra queste spese e il costo del bene cui si riferiscono. Limite forfettario che, nel caso in questione, è fissato al 5% del costo di acquisto del contatore.
Disco rosso delle Entrate anche sulla possibilità di spesare in unica soluzione costo e iperammortamento di tutti i contatori avendo gli stessi un prezzo inferiore a 516 euro. Si tratta, infatti, precisa il principio di diritto, di un acquisto che fa parte di un unico programma di ammodernamento della rete, con la conseguenza di dover valutare unitariamente il costo complessivo dell’investimento. Si dovrà dunque procedere a ripartire il costo (e l’iper) secondo le ordinarie aliquote di ammortamento fiscale.
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 2 del 1° febbraio 2019