Controlli e liti

Integrative a favore senza retroattività

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Le novità introdotte dal decreto fiscale 193/2016 in tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente non si applicano retroattivamente. È quanto emerge dalla risposta fornita ieri dal sottosegretario al Mef Paola de Micheli a un question time in commissione Finanze alla Camera formulato dal deputato Giulio Cesare Sottanelli (Scelta civica). Per i contenziosi in essere, aventi ad oggetto dichiarazioni integrative a favore del contribuente inoltrate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, presentate prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), permane quindi la linea dura dell’agenzia delle Entrate.

Secondo l’amministrazione finanziaria, infatti, tali dichiarazioni devono continuare ad essere gestite alla luce della normativa in vigore al momento di presentazione della dichiarazione rettificativa.

La nuova normativa

L’articolo 5 del Dl 193/2016 ha concesso la possibilità di presentare dichiarazioni integrative “a favore” non oltre il termine concesso all’Ufficio per l’attività di accertamento (articolo 43 del Dpr 600/73), equiparando così, di fatto, i termini previsti per le dichiarazioni rettificative pro fisco con quelli applicabili alle dichiarazioni emendabili a favore del contribuente.

Il tutto con l’indubbio vantaggio, per quest’ultimo di consentire il recupero di posizioni creditorie dapprima gestibili solo con l’inoltro di una specifica domanda di rimborso, peraltro fattibile solo nei casi in cui la stessa fosse pervenuta entro il termine di 48 mesi conteggiabili dal momento del pagamento (articolo 38 del Dpr 602/1973).

Alla luce della modifica normativa l’onorevole interrogante chiede, pertanto, quali effetti l’equiparazione legislativa dei termini per l’inoltro della dichiarazione integrativa possa avere sul contenzioso in essere, posto che si stimano esistenti circa 430 controversie per un valore che si aggira sui 54 milioni di euro.

La posizione delle Entrate

Nel merito della questione l’interrogazione parlamentare riferisce, che in relazione all’efficacia temporale delle nuove disposizioni, l’amministrazione finanziaria afferma che le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24 ottobre 2016, debbano essere gestite sulla base delle normativa all’epoca vigente, ossia di quella in essere alla data di presentazione del modello integrativo.

Questo in applicazione al principio generale dell’irretroattività della legge (articolo 11 delle preleggi al Codice civile), cui è possibile derogare unicamente nel caso di norme aventi natura interpretativa o nei casi in cui la stessa applicazione retroattiva venga stabilita per effetto di una specifica legge. Sulla possibile applicazione retroattiva della predetta norma, che consentirebbe di sanare le posizioni in cui l’invio della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è avvenuto anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, non vi sono però allo stato attuale pronunce di legittimità.

Questo vale, ad oggi, per giustificare la mancata apertura dell’agenzia delle Entrate. Peraltro al riguardo si segnala che, sulla specifica questione, vi sono posizioni contrastanti della giurisprudenza di merito. In senso favorevole si è espressa la Ctp Lodi 5/1/2017 del 16 gennaio 2017. In senso contrario, invece, sentenza Ctr Liguria 14/1/2017 dell’11 gennaio 2017.

La risposta del Mef al question time sulle dichiarazioni integrative

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