Integratori alimentari, parere delle Dogane decisivo per l’aliquota Iva agevolata
Fondamentale la valutazione tecnica dell’Agenzia che accerta l’effettiva composizione e qualificazione merceologica dei prodotti
Gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva.
È opportuno chiarire cosa intendiamo per integratori alimentari che in base alle linee guida del ministero della Salute vengono definiti come prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine, minerali, e/o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
Per essere qualificato come integratore alimentare un prodotto non deve essere caratterizzato da un profilo terapeutico o profilattico il cui effetto si concentri su precise e specifiche funzioni dell’organismo umano o che possa applicarsi nella prevenzione o cura di una malattia o stato psicologico.
Il contesto normativo
Fatta questa premessa, bisogna precisare che gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’Iva ridotta, in quanto si tratta di beni non previsti in modo specifico in nessuna delle parti della Tabella A allegata al Dpr 633/1972.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota Iva ridotta è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che ne analizza la relativa composizione.
Al riguardo, con la circolare 32/E/2010, in particolare al punto 9, è stato chiarito che, ai fini del parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei beni ricompresi nella Tabella A allegata al Dpr 633/1972, il contribuente deve produrre, contestualmente all’istanza di interpello, un parere tecnico fornito dalla competente agenzia delle Dogane e dei Monopoli, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali del bene o del prodotto oggetto del quesito.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta a un’aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili in base al parere dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai prodotti indicati nella citata tabella A, Parti II, IIbis o III, allegate al decreto Iva, cui consegue l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.
La recente risposta all’interpello 295 del 14 aprile 2023 riguarda il caso di una società che commercia integratori proteici a base vegetale tramite una piattaforma online che potrà, in base alla suddetta pronuncia, applicare l’aliquota Iva ridotta, nella misura del 10%, alla vendita di barrette e preparati in polvere. Il caso specifico riguarda barrette a contenuto proteico contenente cacao, non vendute in confezioni di pregio.
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rilasciato, su richiesta delle Entrate, il parere tecnico necessario ad allocare i prodotti nelle esatte voci doganali, per verificare l’eventuale applicazione dell’imposta ridotta, classificando gli specifici integratori alimentari oggetto di interpello nell’ambito del capitolo 18 della Tariffa Doganale ’’Cacao e sue preparazioni’’ alla voce 1806 ’’Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao’’ e nell’ambito del capitolo 21 della Tariffa doganale alla voce 2106 ’’Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove’’.
Entrambe le due classificazioni possono essere ricondotte tra i beni della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, di cui ai punti 64 e 80, le cui cessioni sono soggette entrambe all’aliquota Iva nella misura del 10 per cento.
Si fa presente che il parere è reso assumendo acriticamente quanto dichiarato dalla Società secondo la quale i prodotti di cui trattasi non hanno uno scopo profilattico o terapeutico e non sono destinati alla cura di una specifica malattia e, conseguentemente, non sono stati classificati dall’Adm tra i «Prodotti farmaceutici» di cui al Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata che non comprende gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, complementi alimentari, le bevande toniche e le acque minerali, diverse dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa.
Si precisa che non sono inoltre considerati «Prodotti farmaceutici» i complementi alimentari che contengono vitamine o sali minerali, destinati a conservare l’organismo in buona salute, ma che non hanno indicazioni relative alla prevenzione o al trattamento di una malattia.
I casi
Con diversi documenti di prassi, i vari tipi di integratori alimentari, classificati dall’Adm, in ragione della loro specifica composizione, nell’ambito della voce 21.06 «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove», sono stati assoggettati all’aliquota Iva del 10 per cento, in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva.
Per esempio la risposta 226 del 28 aprile 2022 riconosce l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% a integratori a base di fermenti lattici che aiutano le funzioni digestive ancorché gli stessi non siano un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota Iva ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva, in quanto sono riconducibili sulla base dei pareri forniti da Adm e in ragione della loro composizione alla voce di nomenclatura doganale 21.06.90.
In particolare l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha classificato gli integratori nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale «Preparazioni alimentari diverse», voce 2106: «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» e, in particolare, alla sottovoce 210690: - «altre», riportando le note esplicative del sistema armonizzato (Nesa) che specificano come comprese in questa voce: «le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), e - le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)».
Inoltre, il punto 16) delle note chiarisce che «sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di "complementi alimentari", a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute».
Come declinazione applicativa di tale criterio, richiamiamo la risposta all’interpello 333 dell’11 maggio 2021 che riconosce l’aliquota agevolata del 10% alle cessioni di un integratore di calcio, come completamento della dieta, e di una vitamina D3 destinata ai bambini e la risposta 332, di pari data, relativa alle cessioni di un integratore a base di carboidrati e caffeina destinato agli sportivi per la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della citata Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Ulteriori tre recenti risposte dell’agenzia delle Entrate confermano l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% se si tratta di integratori, che seppur non qualificabili come farmaci, aiutano a mantenersi in buona salute.
Si tratta delle risposte dell’agenzia delle Entrate 561, 562 e 563 del 18 novembre 2022 pervenute da società che distribuiscono sul mercato integratori alimentari fabbricati da altre aziende.
Gli istanti, prima di rivolgersi alle Entrate, hanno chiesto all’agenzia delle Dogane e dei monopoli il parere sulla corretta classificazione merceologica attribuibile ai prodotti rispettivamente commercializzati, che come precedentemente evidenziato, è un passaggio necessario ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile.
Il prodotto oggetto della risposta 561 contribuisce a migliorare il benessere di unghie e capelli, l’integratore della risposta 562 contribuisce a ridurre la stanchezza e favorisce il normale funzionamento del metabolismo energetico e infine la risposta 563 è rivolta a un’azienda che distribuisce un preparato alimentare la cui assunzione aiuta a mantenere normali livelli di glucosio nel sangue, possiede un’azione digestiva e contrasta gli inestetismi della cellulite.
Come già precisato è ormai prassi consolidata di questa Agenzia riconoscere l’aliquota Iva agevolata agli integratori alimentari solo se riconducibili in base al parere dell’Adm nell’ambito dei prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, allegate al decreto Iva.
Si ricorda infine che gli integratori alimentari non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica specialistica (risoluzione 256/E/2008).
Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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