Imposte

Integratori liquidi per fini terapeutici con Iva al 10%

La risoluzione 50/E: non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura

immagine non disponibile

Sì all'Iva al 10% per gli integratori alimentari liquidi che sono utilizzati per mantenere l'organismo in buona salute. Non hanno, infatti, le caratteristiche degli «sciroppi di qualsiasi natura» . È la conclusione della risoluzione 50/2021 delle Entrate che si fonda su un parere dell'agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm). In pratica, qualora un prodotto in forma fluida o in soluzione venga classificato come integratore alimentare per le sue proprietà in grado di medicare o a mantenere l’organismo in buona salute non potrà essere classificato come sciroppo. E questi tipi di integratori hanno una propria classificazione secondo voci doganali residuali in funzione degli ingredienti contenuti.

Pertanto, conclude la risoluzione 50/E/2021, gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione e in considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura. Di conseguenza, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento (punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©