ApprofondimentoImposte

Integrazione del controllo per l’esenzione dall’imposta di donazione e successione

di Angelo Chianale

N. 15

settimana-fiscale

Con la risposta n. 72/E del 18 marzo 2024 l’agenzia delle Entrate conferma la precedente interpretazione restrittiva in merito al requisito del controllo necessario per l’esenzione dall’imposta ex articolo 3, Dlgs 346/1990 in caso di trasferimento liberale di partecipazioni in società di capitale. Infatti, si nega il regime agevolativo qualora il trasferimento abbia per oggetto una partecipazione di minoranza a favore di un beneficiario che già possiede il controllo della società. La possibilità di «integrare» il controllo viene ricondotta soltanto al trasferimento che permette al beneficiario, che sia socio di minoranza, di ottenere il controllo.

L’esenzione dall’imposta

L’esenzione dall’imposta di donazione e successione è prevista dall’articolo 3, comma 4 ter, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346. La norma dispone un’esenzione da tali imposte i trasferimenti di aziende, rami di aziende, quote sociali e azioni effettuati, anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti c.c., a favore del coniuge o dei discendenti. Per una prima ricognizione della norma v. VASAPOLLI, Trasferimenti esenti da imposta, aziende e partecipazioni, in A.V., Wealth planning...