Controlli e liti

Integrazioni possibili a richiesta degli uffici dell’amministrazione

di Dario Sencar e Francesco Paolo Tripoli

Il provvedimento del 2020 dell’agenzia delle Entrate, oltre a modificare la struttura della documentazione di transfer pricing, richiede di dare data certa alla medesima. Prevede infatti che «il masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi» (paragrafo 5.2).
La previsione solleva una problematica, già presente in vigenza del precedente provvedimento 2010: se il giudizio di “idoneità” debba operare sulla documentazione come esistente (ora “marcata” temporalmente) al momento della dichiarazione oppure se, anche successivamente e nel corso del controllo, siano possibili integrazioni, secondo la logica delle fattispecie a «formazione progressiva».
A riguardo sembra d’importanza decisiva la previsione secondo cui: «(s)e nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo» (paragrafo 5.2.2). Lo schema di Circolare, inoltre, precisa che il giudizio di “idoneità” va espresso sulla documentazione «comprensiva della documentazione supplementare o integrativa fornita dal contribuente su richiesta degli addetti al controllo».
Tale assetto consente di integrare (se non di correggere) durante la verifica dei documenti. Pare corretto ritenere che questa possibilità sia ammessa anche d’iniziativa del contribuente che intenda integrare le informazioni, già firmate e marcate digitalmente. In tali casi il contribuente potrebbe consegnare ulteriore documentazione, all’inizio o nel corso del controllo, allo scopo di integrare i documenti già firmati digitalmente.
Del resto, negare la possibilità di integrazioni documentali non pare conforme ai principi di collaborazione tra contribuente e Amministrazione, giungendo all’assurdo di impedire al contribuente di perfezionare il set documentale prima, o durante, la verifica fiscale, se non su iniziativa dei verificatori. Peraltro, scoraggiare l’integrazione spontanea non pare nemmeno nell’interesse dell’Amministrazione, la quale, ricevendo memorie integrative spontanee esibite all’inizio, o durante, la verifica potrebbe avere a disposizione set informativo di migliore qualità.

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