Imposte

Interessate attività istituzionali e no

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Sono responsabile dell’ufficio amministrativo di un piccolo Comune e sono alle prese con l’applicazione del regime dello split payment. Vorrei sapere se tale meccanismo si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi o anche alle cessioni di beni. Per settembre abbiamo in programma alcuni acquisti nell’ambito della nostra attività istituzionale, mentre altri avverranno nell’esercizio di attività d’impresa. Operativamente, come e quando va versata l’Iva addebitata all’ente? L’ente è tenuto a comunicare ai propri fornitori lo status di soggetto interessato da tale disciplina?

T. C. - Perugia

Gli acquisti effettuati dai soggetti interessati dalla disciplina sulla scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva (split payment) devono essere gestiti secondo le peculiari modalità previste dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

Innanzitutto, per tali operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib, l’Iva addebitata dal fornitore nelle corrispondenti fatture dev’essere versata all’Erario direttamente dal cliente, anziché dal fornitore (per l’individuazione dell’ambito soggettivo si veda l’articolo nella pagina a sinistra).

Più in dettaglio, il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni rilevanti ai fini Iva, e perciò documentate da fattura, sia che si tratti di prestazioni di servizi sia che siano interessate cessioni di beni (per l’individuazione dell’ambito oggettivo si veda sempre l’articolo citato). Inoltre, con specifico riferimento agli acquisti effettuati dalle Pa, la disciplina della scissione dei pagamenti si applica a prescindere dal fatto che il cessionario o committente operi nell’ambito della propria attività istituzionale o nell’esercizio di attività d’impresa.

Come detto, il fornitore è tenuto all’emissione della fattura secondo le regole generali, indicando in essa, tra l’altro, l’ammontare dell’imposta, mentre non è tenuto al versamento all’Erario dell’imposta applicata, perché tale obbligo ricade sull’acquirente.

Pertanto, il cliente, in quanto obbligato al versamento dell’Iva, deve individuare il momento in cui l’imposta diviene esigibile e le modalità di assolvimento della stessa. Il momento di esigibilità dell’imposta coincide, in generale, con il pagamento del corrispettivo, fatta salva la facoltà - da parte del cessionario o del committente - di anticipare tale momento alla ricezione della fattura ovvero alla registrazione della medesima.

Una volta individuato il momento in cui l’imposta diviene esigibile, l’acquirente del bene o del servizio deve interrogarsi sulle modalità operative per perfezionare l’eventuale versamento della stessa. Tali modalità differiscono a seconda che il cessionario o il committente operi o meno in qualità di soggetto passivo Iva. Le pubbliche amministrazioni identificate ai fini Iva, ad esempio, possono effettuare gli acquisti agendo, alternativamente, nell’ambito della propria attività istituzionale o nell’esercizio di attività d’impresa.

L’acquirente non soggetto passivo Iva deve effettuare il versamento dell’imposta, mediante F24, entro il giorno 16 di ciascun mese con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile, secondo le regole sopra individuate, nel mese precedente. I codici tributo da utilizzare sono “620E” e “6040” (istituiti con la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 15/E del 12 febbraio 2015), senza che sia prevista la possibilità di compensazione orizzontale con altri tributi diversi dall’Iva o contributi.

Al contrario, se l’acquirente è un soggetto passivo Iva, egli deve effettuare il versamento dell’imposta secondo le seguenti due modalità:

mediante F24, entro il giorno 16 di ciascun mese, con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente, senza la possibilità di compensare l’Iva a credito;

annotando, mensilmente o trimestralmente, le fatture sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite, senza, pertanto, la necessità di effettuare materialmente il versamento, in quanto l’Iva a debito viene compensata dall’Iva a credito se detraibile.

Al fine di consentire agli acquirenti di adeguare i propri sistemi informativi e contabili alle nuove esigenze, è stato previsto che - per le fatture la cui Iva è divenuta esigibile tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2017 - il versamento dell’imposta potrà essere effettuata dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 novembre 2017 e, dalle altre società soggette allo split payment, entro il 18 dicembre 2017.

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