Interessi deducibili con il Rol «fiscale»
È una o piccola rivoluzione quella che attende il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali e gli altri soggetti (non finanziari) che applicano l’articolo 96 del Tuir.
Lo schema di decreto legislativo emanato in attuazione della direttiva Ue Atad 1 (2016/1164, anti tax avoidance directive) – approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari – interviene in modo assai incisivo sulle regole vigenti, con effetti alterni sulla fiscalità delle imprese interessate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Al di là del risultato finale, un dato di fatto è la complicazione dei calcoli richiesti per la definizione della deducibilità degli oneri finanziari, con ciò che, inevitabilmente ne consegue: maggiori possibilità di errore, incremento della complessità nei controlli, più occasioni per alimentare il contenzioso.
Va subito rilevato che le novità non hanno effetto per le imprese individuali e le società di persone (disciplinate, sotto questo aspetto dall’articolo 61 del Tuir, che non subisce modifiche) e sono ininfluenti in ambito Irap, data la generalizzata indeducibilità degli interessi passivi ai fini di questo tributo (soggetti finanziari sempre esclusi).
Il calcolo attuale
Ad oggi, il meccanismo di calcolo è relativamente semplice: gli oneri finanziari (compresi quelli impliciti nei canoni leasing) si possono dedurre, in ciascun periodo d’imposta, solo in misura pari alla somma tra gli interessi attivi e i proventi assimilati ed il 30% del Rol caratteristico, grandezza che è individuata nella differenza tra valori e costi della produzione, senza considerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
Si riporta a nuovo, senza limitazione temporale, sia l’eccedenza di Rol non utilizzata che l’eccedenza di interessi passivi non dedotta (particolari regole sono dettate per i soggetti aderenti al consolidato fiscale).
Il nuovo criterio «fiscale»
La prima importante modifica riguarderà le voci da assumere ai fini del calcolo del Rol: diversamente da oggi, infatti, tali voci non verranno più assunte nella loro quantificazione espressa a conto economico, ma nella loro corrispondente valorizzazione fiscale, comprensiva delle corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione (si veda l’esempio in pagina).
Questo significa che il calcolo di deducibilità di cui all’articolo 96 slitta “forzosamente” in coda nei prospetti di determinazione del reddito imponibile, dovendo necessariamente seguire tutti gli altri ragionamenti che incidono sulle componenti del Rol. Inoltre:
oneri e proventi finanziari andranno assunti secondo la qualificazione dei principi contabili adottati (Oic o Ias), corretti, tuttavia, dal principio di derivazione rafforzata (per cui non assumeranno rilievo, ad esempio, gli interessi maturati su pronti contro termine con sottostante titoli azionari e gli interessi passivi contabilizzati per effetto del criterio del costo ammortizzato sui prestiti infragruppo infruttiferi o a tasso non di mercato);
divengono rilevanti i componenti straordinari (positivi o negativi) derivanti da trasferimenti aziendali.
Gli oneri capitalizzati
Assai importante (e penalizzante) è la novità riguardante gli oneri finanziari capitalizzati nel costo dei beni (anche quelli costituenti il magazzino: risoluzione 3/DPF/2008), ai sensi dei principi contabili e dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir. Lo schema di decreto prevede, infatti, l’abrogazione dell’esclusione dal calcolo (attualmente operata in via extracontabile) di questi oneri, sottomettendoli, di fatto, alla “ghigliottina” del 30% del Rol.
Riporto quinquennale
La terza importante modifica riguarda il riporto a nuovo delle eccedenze del 30% di Rol, attualmente prevista in misura temporalmente illimitata e, invece, ricondotta al quinquennio con le nuove regole. Ciò significa che sarà meno facile, negli anni di crisi, recuperare il frutto di quanto virtuosamente accantonato in passato, preso atto che, comunque, il “recupero” avverrà con il criterio Fifo (ossia partendo dall’eccedenza Rol meno recente).
Resta la riportabilità illimitata degli interessi passivi non dedotti, mentre viene introdotta quella (oggi assente) delle eventuali (e rarissime) eccedenze di interessi attivi su quelli passivi, sempre in misura temporalmente illimitata.