Controlli e liti

Interessi, parità di trattamento tra Fisco e contribuenti promessa non mantenuta

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di Tonino Morina

Per il nuovo direttore dell’agenzia delle Entrate, sono troppe le 8 diverse misure di tassi di interessi. È questa una delle segnalazioni fatte dal direttore Ruffini al convegno di Milano di lunedì 18 settembre 2017, dal titolo «A Cesare quel che è di Cesare». Ed è anche la dimostrazione che la strada da percorrere è lunga per arrivare al cosiddetto Fisco amico che, nei fatti, non esiste. La conferma viene pure dai “numeri”, visto che, in materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Purtroppo, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che i tassi di interesse applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano sensibilmente più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso. In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola “fine” su queste disparità, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio. Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, se esegue i rimborsi in ritardo. Inoltre, quando il contribuente chiede dei rimborsi, in alcuni casi sorgono dei problemi, per la ragione che, prima di eseguirli, il Fisco vuole vederci chiaro ed effettua dei controlli. Il risultato è che, in certi casi, chi ha chiesto il rimborso si è “pentito” di averlo fatto, perché, dopo il controllo, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale, ha pagato più di quanto aveva chiesto a rimborso.

La misura unica è rimasta sulla carta
La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pubblicato sul supplemento ordinario 55/L alla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015. Il predetto articolo 13 dispone che «1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo … è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1».

L’attuale valzer degli interessi
Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015. Considerato che questo decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016. Per il momento, visto che il decreto tarda ad arrivare, continuano ad essere applicate le misure vigenti in tema di interessi, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti.
Ad esempio, per le somme dovute dai contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo. Invece, per le somme dovute da chi, aderendo alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle, sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima, in scadenza nel mese di luglio 2017, sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017. È invece dell’1% il tasso da applicare per i contribuenti che pagano a rate le somme dovute per la chiusura delle liti pendenti, la cui scadenza per il primo o unico pagamento è fissata per il 2 ottobre 2017. Insomma, un valzer di numeri che conferma quanto sia lunga la strada da percorrere per arrivare al tanto auspicato e sbandierato Fisco amico.

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