Interessi passivi deducibili con il Rol fiscale
Interessi passivi e oneri finanziari assimilati, deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati del periodo d’imposta, nonché del 30% del Rol (reddito operativo lordo), preso, però, a valori "fiscali".
Il Dlgs 142/2018, "decreto Atad", ha modificato, con effetto dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’art. 96 Tuir che disciplina la deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati.
Stabilisce il novellato articolo, in una poco invidiabile formulazione, che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, di natura sostanzialmente finanziaria (per brevità: interessi passivi), sono innanzitutto deducibili, nel singolo periodo d’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, imponibili (per brevità: interessi attivi), di competenza del periodo d’imposta stesso, nonché degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati, imponibili (per brevità: interessi attivi), riportati da periodi d’imposta precedenti.
Per tale ultima voce, si tratta degli interessi attivi che, in periodi d’imposta precedenti, hanno ecceduto non solo agli interessi passivi del medesimo periodo d’imposta, ma anche quelli eventualmente riportati da periodi d’imposta precedenti.
In merito agli interessi passivi riportabili da periodi d’imposta precedenti, il co. 5 dell’art. 96 Tuir stabilisce che quelli che risultano indeducibili nel singolo periodo d’imposta, per "incapienza" degli interessi attivi e del 30% del Rol, possono essere dedotti dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Tali interessi passivi, riportati da esercizi precedenti, sono però deducibili nei limiti dell’eccedenza degli interessi attivi nonché del 30% del Rol, rispetto agli interessi passivi di competenza del periodo d’imposta.
Tornando alla deducibilità degli interessi passivi nel singolo periodo d’imposta, si è quindi detto che essi trovano piena deduzione innanzitutto nei limiti degli interessi attivi del periodo d’imposta, nonché di quelli derivanti dai periodi d’imposta precedenti, con le regole appena viste. L’eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite della somma del 30% del Rol della gestione caratteristica del periodo d’imposta, che va utilizzato prioritariamente, e del Rol di esercizi precedenti, che va utilizzato in modo secondario. Tale ultimo Rol è quello che, nei periodi d’imposta precedenti, ha ecceduto gli interessi passivi del medesimo periodo d’imposta e quelli riportati da periodi d’imposta precedenti, in quanto indeducibili.
Tale Rol eccedente è riportabile in aumento del Rol dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
L’art. 96 Tuir, stabilisce, infine, che il Rol è dato dalla differenza tra il valore della produzione, di cui alla lettera "A" di conto economico, e il costo della produzione, di cui alla voce "B" di conto economico, al netto degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali. Le voci di bilancio rilevanti per la determinazione del Rol vanno assunte, però, ed è questa un’ulteriore novità, «nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa», ossia con le regole non di bilancio, come avviene fino al 2018, ma con le stesse regole valide ai fini delle imposte sui redditi.
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