Imposte

Interessi passivi, deducibilità da ancorare al Rol fiscale

di Marco Piazza

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva antiabuso ( Dlgs 142 del 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre e in vigore dal 12 gennaio ) non ha modificato l’impianto dell’articolo 96 del Testo unico che regola la deduzione degli interessi passivi e degli oneri assimilati dal reddito d’impresa (il principio è sempre che l’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nei limiti del 30% del reddito operativo lordo), ma ha introdotto significative novità nel calcolo, non sempre nel senso della semplificazione.

Oneri e proventi finanziari assimilati

Viene meglio specificato che gli oneri assimilati agli interessi passivi sono quelli di natura finanziaria. La relazione che accompagna il decreto legislativo precisa che si è ritenuto opportuno delimitare l’ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dai decreti ministeriali di coordinamento fra i principi contabili e il reddito d’impresa. Non sono, ad esempio, «oneri e proventi assimilati» la componente di attualizzazione degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, gli interest cost compresi negli accantonamenti del Tfr, il valore temporale delle opzioni e dei contratti forward.

La relazione precisa che anche gli interessi contabilizzati nell’ambito di operazioni di pronti contro termine su azioni e titoli similari «non rientrano nei proventi ed oneri assimilati» perché, in questo caso (ma a dire il vero anche nei contratti su obbligazioni e titoli similari), per effetto dell’articolo 3 del Dm 48/2009, la derivazione rafforzata è derogata. La relazione spiega che in presenza di strumenti finanziari partecipativi, la componente assimilata agli oneri finanziari è quella che, nel reddito d’impresa è tassabile o deducibile integralmente. Dovrebbe essere confermata la rilevanza dei differenziali da derivati di copertura del rischio di tasso.

Interessi e oneri capitalizzati

Il limite di deducibilità riguarderà anche agli interessi ed oneri finanziari passivi «capitalizzati», fermo restando il loro riconoscimento integrale nel valore fiscale del bene. Ricordiamo che anche ai fini Irap gli interessi passivi capitalizzati sono indeducibili (ma, integralmente), come precisato dalla circolare 26/E del 2012, paragrafo 6.

Riporto in avanti degli interessi attivi

Ai fini del calcolo dell’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi, sarà possibile tener conto non solo degli interessi attivi dell’esercizio, ma anche dell’eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d’imposta precedenti, senza limiti di tempo. Ad esempio, in caso di finanziamento a tasso inferiore a quello di mercato, la differenza tra l’importo erogato e il valore attuale dei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di mercato è rilevata tra i proventi finanziari (day one profit) se non ha, nella sostanza, una diversa natura economica (Oic 19, paragrafo 53). Tali proventi saranno compensabili, negli esercizi successivi, con gli interessi passivi calcolati al tasso di mercato anziché a quello (più basso) contrattuale.

Limiti al riporto in avanti del Rol

L’eccedenza di reddito operativo lordo rispetto agli interessi passivi sarà riportabile solo nei cinque periodi d’imposta successivi, e non, come ora, indefinitamente. Si applicherà un criterio «Fifo» che prevede la consumazione prioritaria dell’eccedenza di Rol formatasi nel periodo d’imposta meno recente.

Rol fiscale invece del Rol contabile

Una sicura complicazione, imposta dalla direttiva, sarà costituita dalla necessità di calcolare il Rol con le regole fiscali anziché con quelle contabili. La relazione affronta alcuni problemi. Quando il valore fiscale di voci comprese nel Rol è influenzato da elementi di reddito non inclusi (ad esempio, l’interest cost e gli actuarial gains and losses del trattamento di fine rapporto), il Rol fiscale comprende anche questi ultimi.

I provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, incidono negativamente sul Rol solo se hanno un collegamento specifico con componenti positivi di reddito contabilizzati nel Rol (ad esempio, il Rol che beneficia della branch exemption); la quota esente degli utili accantonati a riserva indivisibile delle cooperative mutualistiche, pertanto, non dovrebbe incidere negativamente sul Rol. I componenti straordinari derivanti dai trasferimenti d’azienda non sono più, infine, esclusi dal Rol.

Mutui ipotecari e regime transitorio

Gli interessi passivi dei mutui ipotecari delle società di gestione restano integralmente deducibili (si veda Il Quotidiano del Fisco del 29 dicembre 2018 ). La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. L’articolo 13, ai commi da 2 a 5 detta un dettagliato regime transitorio.

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