Adempimenti

Interpelli centrali alla Divisione contribuenti

di Luca Gaiani

Gli interpelli dei grandi contribuenti e quelli dei soggetti non residenti transitano dalla Direzione centrale normativa e dalla Direzione centrale catasto alla nuova alla nuova Divisione contribuenti dell’agenzia delle Entrate. Con un provvedimento direttoriale diffuso ieri, vengono modificate le competenze sulla trattazione degli interpelli “centrali” a seguito del riassetto organizzativo disposto dall’atto del 3 novembre 2017. Restano alle Direzioni regionali le istanze dei contribuenti minori.

Il provvedimento diffuso ieri dall’agenzia delle Entrate modifica formalmente le intestazioni e gli indirizzi di destinazione degli interpelli cosiddetti “centrali”, che in precedenza dovevano essere inviati a distinte Direzioni di Roma dell’Agenzia. Si tratta, in particolare, delle istanze di interpello (ordinarie, probatorie, in materia di abuso e disapplicative) che riguardano contribuenti di grandi dimensioni (soggetti con ricavi o volume di affari non inferiore a 100 milioni), amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale, comprese le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell’amministrazione e dell’ente e infine soggetti non residenti nel territorio dello Stato, anche in presenza di rappresentante fiscale.

Gli interpelli in questione (in passato inviati, se relativi a tributi erariali, alla Direzione centrale normativa, ovvero alla Direzione centrale catasto se riguardanti imposta ipotecaria, tasse ipotecarie e fattispecie di natura catastale) vanno ora inviati alla nuova Divisione contribuenti di Roma istituita a seguito della riorganizzazione diventata operativa dal 19 febbraio scorso.

Devono essere indirizzati alla Divisione contribuenti anche le istanze di interpello relative all’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis del Tuir), quelle sui nuovi investimenti (articolo 2 del Dlgs 147/2015) ed infine le istanze dei contribuenti che aderiscono all’adempimento collaborativo (articolo 6, comma 2, del Dlgs 128/2015). L’indirizzo unico di posta elettronica certificata a cui trasmettere le istanze (diverse da quelle riguardanti soggetti in adempimento collaborativo) è ora: interpello@pec.agenziaentrate.it.

Per i contribuenti in regime collaborativo, le istanze si indirizzano alla PEC dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.

Fino al 31 marzo 2018, le risposte agli interpelli possono essere rese anche dalla Direzione centrale coordinamento normativo.

Nulla cambia infine per le istanze presentate dai contribuenti privati o con ricavi inferiori a 100 milioni, che dovranno continuare a essere indirizzate alla direzione regionale competente.

Il provvedimento n.47688/18 dell’agenzia delle Entrate

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