INTERVISTA/ Padula (Covip): «Limite al 35% per gli asset illiquidi degli Enti privati»
Dai tetti patrimoniali sugli asset più illiquidi ai nuovi criteri di scelta dei gestori basati sul Codice dei contratti pubblici. Sono diverse le critiche sollevate dalle Casse di previdenza dei professionisti all’ultima bozza del regolamento interministeriale sugli investimenti. Un testo atteso dal 2011 e sul quale si sono fatte insistenti le voci di un varo dopo l’estate. Abbiamo chiesto al presidente della Covip, Mario Padula, come ha letto le ultime prese di posizione dell’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse. «La regolamentazione delle casse professionali - spiega Padula - è in ritardo»
Dicono le Casse che il testo in preparazione è datato.
L’ultima versione, che tiene conto delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, è in realtà del 2016. Inoltre, più recentemente, sono stati apportati adeguamenti resi necessari dalle sopravvenute disposizioni normative, anche in tema delle agevolazioni fiscali per gli investimenti.
Altra critica riguarda i tetti sugli investimenti.
I cosiddetti limiti riguardano specifiche classi di attività, quelle con più forte carattere di illiquidità. Più in particolare, l’investimento in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, per i quali è previsto complessivamente un limite del 35% rispetto al totale delle disponibilità di ciascuna Cassa. All’interno di questo limite, gli investimenti immobiliari devono essere contenuti entro il tetto del 30% e gli investimenti in Fia diversi da quelli immobiliari entro il limite del 10 per cento. Sono limiti perfettamente compatibili con una sana e prudente gestione del portafoglio di un investitore istituzionale.
Si sostiene che i vincoli frenerebbero gli investimenti in “economia reale”.
Il regolamento prevede che questi valori siano derogabili, entro il limite di un ulteriore 10%, per permettere alle Casse di investire in attività fiscalmente agevolate nella cosiddetta “economia reale”. Inoltre si prevede un phase in di 18 mesi per l’adeguamento alle disposizioni normative, un piano di rientro in 10 anni in caso di sforamento dei limiti quantitativi sui beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, inclusi gli immobili, e la possibilità di concedere, in funzione di motivate esigenze, deroghe temporanee rispetto ai limiti previsti.