I temi di NT+Modulo 24

Investimenti agevolati, può bastare un singolo bene se incide sul processo produttivo

Bocciati i beni sostitutivi, può essere utile documentare le variazioni di cicli produttivi e risorse coinvolte

di Alessandro Sacrestano

Nella recente risposta all’interpello 322/2020, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo, seppure indirettamente, di tornare sul concetto di “investimento iniziale”, così come definito dalla normativa comunitaria (paragrafi 49, 50 e 51 dell’articolo 2 del regolamento Ue 651/2014).

L’acquisto del macchinario e la risposta dell’Agenzia
Nella recente risposta all’interpello 322/2020, è illustrato il caso di una società che, nel contesto delle agevolazioni di cui all’articolo 18 quater, del Dl 8/2017 (bonus investimenti nelle aree del cratere sismico), dichiara di dover realizzare un investimento consistente nell’acquisto di un nuovo carrello elevatore finalizzato ad aumentare l’efficienza del lavoro, migliorare la sicurezza dei dipendenti e per far sì che l’impresa possa ottimizzare la movimentazione delle merci, anche in vista della prossima apertura di un nuovo punto vendita al dettaglio.

L’impresa istante ritiene che detto acquisto sostanzi certamente un investimento iniziale ai sensi del regolamento Ue 651/2014 in quanto, in relazione al suo impiego, avrebbe contribuito alla crescita della capacità operativa della struttura e, pertanto, ben può intendersi come un ampliamento e un ammodernamento della struttura esistente.

L’Agenzia risponde, tra l’altro, di non potersi esprimere sulla sussistenza di un investimento iniziale, come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in quanto un parere sul tema richiederebbe valutazioni di ordine tecnico-fattuale estranee alle attività esercitabili in sede di interpello.

La nozione prevista dalla legge di Stabilità 2016
Ciò nonostante, l’amministrazione ricorda che nella disciplina agevolativa in esame, che rimanda integralmente a quella disciplinata dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si configura come un progetto di investimento iniziale, quello che comporta l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), quello a favore di una nuova attività economica.

Al di là di quanto sopra, tuttavia, il Fisco si astiene, come detto, dal prendere posizione rispetto al fatto se l’acquisto di un “carrello elevatore” possa di per se stesso sostanziare un investimento iniziale ai sensi della normativa comunitaria.

Appare, pertanto, opportuno richiamare i tratti distintivi della norma sovranazionale, allo scopo di consentire una valutazione su quali parametri tecnico-fattuali (per riprendere l’espressione del Fisco) siano necessari per orientare gli aspiranti beneficiari dell’incentivo in argomento e di altri, cui il corretto intendimento della definizione in discussione è propedeutica alla fruizione.

Il Regolamento Ue sull’investimento iniziale
La puntuale definizione di “investimento iniziale” è contenuta, come detto, nel regolamento Ue 651/2014 e, più nel dettaglio, nei paragrafi 49, 50 e 51 dell’articolo 2.

Il legislatore sovra comunitario lo definisce, per le imprese già esistenti, come:
un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.

Il regolamento si sofferma, poi, sulla medesima definizione, relativamente però a una nuova attività economica, classificandola come:
un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

A proposito del concetto di attività “uguali o simili”, discriminante nel caso di creazione di un nuovo stabilimento o di diversificazione delle attività precedentemente implementate, lo stesso regolamento le definisce come quelle che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche Nace Rev. 2 di cui al regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace revisione 2 e modifica il regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (Ce) relativi a settori statistici specifici.

Per esemplificare, consideriamo l’esempio della classe Nace J - Servizi di Informazione E Comunicazione. La stessa può essere così rappresentata:
62 - Programmazione, consulenza informatica e attività connesse.
62.0 - Programmazione, consulenza informatica e attività connesse.
62.01 - Attività di programmazione informatica;
62.02 - Attività di consulenza informatica;
62.03 - Gestione di strutture informatizzate;
62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e dell’informatica.

Nel campo della Programmazione, consulenza informatica e attività connesse, non ci troveremo mai, di conseguenza, a cospetto di una “nuova” o “diversa” attività se quest’ultima può essere catalogata nella stessa classificazione a quattro cifre cui appartiene l’attività che già si presta.

Il concetto di “investimento iniziale” come integrato dalla normativa nazionale
La norma citata nel contesto dell’interpello ripreso in premessa (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è un ottimo esempio di come il legislatore nazionale abbia integrato nel tessuto normativo nazionale i cardini esposti nel regolamento Ue. 651/2014.

Ad esempio, la norma richiama come agevolabili: «Gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».

Vale subito la pena di evidenziare che il termine “progetto”, abbinato dal legislatore nazionale al concetto di “investimento iniziale”, non deve in nessun modo lasciar pensare che il presupposto agevolativo risieda nella disponibilità di un documento scritto che riassuma l’investimento che si intende realizzare e spieghi come questo rispetti i parametri comunitari. Piuttosto, la locuzione è sintomatica del fatto che l’impresa beneficiaria debba aver opportunamente valutato preventivamente se e in che modo l’investimento da realizzare integri i presupposti normativi di “investimento iniziale”.

Appare evidente, quindi, che il legislatore iniziale abbia meramente riprodotto il contenuto normativo del regolamento comunitario.

Su altro fronte, comunque, la copiosa prassi amministrativa ha aggiunto numerosi spunti di riflessione. Ad esempio, per gli incentivi di competenza del ministero dell’Economia e delle finanze, vanno presi in esame i contenuti delle Entrate.

Nella circolare n. 32/E/2016, a proposito di “investimento iniziale”, l’amministrazione finanziaria ribadisce che gli investimenti di “mera sostituzione” non possono mai sostanziare un “investimento iniziale”, in quanto ciò contrasterebbe con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06. Insomma, per riprendere l’esempio contenuto nell’interpello 322/2020, non potrebbe mai essere inteso come “iniziale” l’investimento che si esaurisca nell’acquisto di un carrello elevatore che sostituisca un modello precedente, già detenuto dall’impresa, e che presentava caratteristiche del tutto simili.

Altrettanto importante è il riferimento al fatto che l’investimento debba possedere il requisito della “strumentalità”, senza il quale non si configurerebbe alcun apporto accrescitivo o diversificativo della spesa sostenuta. La strumentalità è connessa ad un uso durevole dei beni acquistati e ad un loro impiego come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Ne deriva che non sono mai intesi come “investimento” gli acquisti destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Tornando al contenuto dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la stessa ammette come “investimento iniziale” quello eseguito in “macchinari, impianti e attrezzature varie” relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Da quanto sopra, è sufficientemente chiaro che l’investimento iniziale non deve necessariamente concretizzarsi in un complesso articolato di beni integrati tra di loro, ben potendosi configurare un “investimento iniziale” composto da un solo bene (nel caso dell’interpello n. 322/2020, il carrello elevatore). Il tutto purché questo singolo bene sia in grado di ampliare la capacità di uno stabilimento esistente, diversifichi la produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o sia in grado di cambiare fondamentalmente il processo produttivo complessivo.

È la stessa prassi dell’Agenzia che lo ammette.

Ad esempio, per spiegare il concetto di novità dei beni acquisiti, la citata circolare 32/E/2016 evidenzia «si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità».

Sullo stesso tema, l’Agenzia aggiunge «con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati, individuato secondo il principio di competenza di cui all’articolo 109 del Tuir, non sia prevalente, anche per effetto di eventuali oneri capitalizzati, rispetto al costo complessivamente sostenuto».

L’Agenzia, pertanto, non sembra voler fare riferimento a complessi di beni per esemplificare un investimento iniziale, ma chiarisce che esso può ben essere rappresentato anche dall’acquisto di un solo bene, purché questo, sotto il profilo tecnico-fattuale abbia da solo la capacità di incidere sull’ampliamento o la diversificazione del processo produttivo.

Tornando all’esempio contenuto nell’interpello 322/2020, può certamente concludersi che l’acquisto di un carrello elevatore, finalizzato ad aumentare l’efficienza del lavoro, migliorare la sicurezza dei dipendenti e per far sì che l’impresa possa ottimizzare la movimentazione delle merci. L’impresa beneficiaria, però, dovrà essere in grado di dimostrare esaustivamente che l’utilizzo di tale carrello ha ampliato la capacità dello stabilimento. Potrebbero essere utile in tal senso i livelli registrati delle attività poste in essere prima dell’acquisto del carrello e quelli successivi alla sua integrazione nel processo produttivo.

Analogamente, potrebbe essere utile evidenziare l’aggravio di risorse umane impiegate per lo spostamento fisico dei beni all’interno dello stabilimento e di come l’impiego del carrello abbia inciso, in termini di diversificazione, sulla riduzione dei costi del personale o sul loro efficientamento, consentendo un cambiamento fondamentale nel processo produttivo dei servizi resi.


Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.
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