Imposte

Investimenti in criptovalute al test del monitoraggio fiscale

In RW anche le operazioni su piattaforme peer to peer. Sanzioni doppie per violazioni in paradisi fiscali

Entro il 30 novembre, persone fisiche, società semplici (ed equiparate) ed enti non commerciali (come trust e fondazioni), residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono chiamati – come ogni anno – a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe).

Sul quadro RW per il periodo d’imposta 2019 (Redditi PF 2020) nell’ultimo anno sono intervenuti chiarimenti da parte delle Entrate che hanno arricchito la prassi in materia.

Criptovalute

Le criptovalute (e gli altri cripto-asset) vanno indicate nel quadro RW in ragione della loro assimilazione a valute estere. Tale adempimento è confermato dall’agenzia delle Entrate in un interpello non pubblicato e nelle istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi per persone fisiche, e avallato dal Tar del Lazio con la sentenza n. 1077/2020. Ai fini Ivafe, invece, le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica solo su prodotti finanziari, conti correnti bancari e libretti di risparmio, e né le cripto né gli “electronic wallet” (su cui sono depositate) lo sono.

Ai fini della compilazione del quadro RW, le istruzioni precisano che l’investimento in criptovalute va monitorato indicando come codice di individuazione del bene il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali», mentre il campo 4 («Stato Estero») può non essere compilato. Quanto all’importo da indicare, occorre inserire il controvalore in euro al 31 dicembre (o alla data di vendita) fornito dal sito utilizzato per l’acquisto della valuta virtuale.

Peer-to-peer lending

Gli investimenti effettuati tramite un piattaforma di peer-to-peer lending estera vanno sempre monitorati nel quadro RW utilizzando il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali».

Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 169 e la risoluzione n. 56 dello scorso 25 settembre. Invece, ai fini Ivafe, l’imposta è dovuta solo nel caso in cui l’investimento su una piattaforma peer-to-peer lending abbia il requisito della negoziabilità ovvero sia potenzialmente oggetto di circolazione in un mercato.

Aspetti sanzionatori

Si ricorda che le violazioni inerenti all’omessa o irregolare compilazione del quadro RW sono soggette a sanzione compresa dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’investimento è detenuto in uno Stato considerato paradiso fiscale.

Per quanto riguarda l’Ivie e l’Ivafe, a rigore, la sanzione è quella propria della dichiarazione omessa se il contribuente omette la liquazione dell’imposta nel quadro RW (sanzione va 120% al 240%); diversamente, nei casi di indicazione parziale degli investimenti, si applica la sanzione da dichiarazione infedele (dal 90% al 180%). Salvo nei casi di omessa dichiarazione, il contribuente può sanare la posizione tramite ravvedimento operoso, che permette la riduzione del carico sanzionatorio in proporzione ai tempi in cui ci si ravvede.

Si ricorda infine che questo è l’ultimo modello che enti non commerciali (come i trust e le fondazioni) e società semplici sono tenuti a compilare per i soli obblighi di monitoraggio e non anche per il pagamento di Ivie e Ivafe, che tuttavia anche per loro sarà dovuto a partire dal 2020, a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio.

Redditività

Sono soggetti all’obbligo di monitoraggio nel quadro RW le consistenze di tutti gli investimenti esteri o detenuti all’estero anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito “meramente potenziale” (es. immobili tenuti a disposizione, imbarcazioni, oggetti preziosi e opere d’arte).

Detenzione

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW non solo i titolari, ma anche coloro che li detengono e ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (es. soggetto delegato a prelevare su un conto corrente, ma non gli amministratori).

Territorialità

Vanno indicate nel quadro RW sia le attività finanziarie italiane detenute all’estero sia le attività finanziarie di fonte detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti ed anche se immesse in cassette di sicurezza.

Interposizione

Sono soggetti all’obbligo di monitoraggio non solo gli investimenti detenuti direttamente ma anche per il tramite di soggetti fittiziamente interposti che ne risultano formalmente intestatari (es: trust/società fiduciarie residenti o non residenti).

Tracciabilità

In tutti gli altri casi dubbi, considerate le finalità del quadro e le mera funzione di monitoraggio a cui assolve, è prudenzialmente preferibile indicare nel quadro ogni investimento finanziario che non sia tracciabile né soggetto a imposta da parte di un intermediario italiano (es. criptovalute detenute su “wallet”).

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