Imposte

Investimenti e Ricerca e sviluppo: doppia via per il tax credit in bilancio

Ci sono due modalità di contabilizzazione il bene agevolato e di conseguenza il credito d’imposta

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di Paolo Meneghetti

Come vengono contabilizzati i crediti d’imposta per investimenti e Ricerca e sviluppo? Nel primo caso non vi è dubbio che siamo di fronte a un contributo in conto impianti, che può essere portato a diretta riduzione del cespite; oppure imputato alla voce A 5 del conto economico quale provento che poi viene fatto oggetto di un risconto passivo, per correlare la competenza del contributo alla durata del processo di ammortamento.

Nel caso specifico del credito d’imposta di cui alla legge 178/20, la circostanza che esso sia non imponibile ai fini reddituali e Irap porta a concludere che la seconda modalità citata sia preferibile, poiché è l’unica che presenta un passaggio specifico del provento del conto economico e che permette di rilevare, quindi, la variazione diminutiva che andrà segnalata nel modello reddituale (quadro RF di Redditi Sc, rigo 55, codice “99”).

Va ricordato che l’imputazione del provento a conto economico è un’operazione del tutto autonoma rispetto al suo utilizzo in compensazione. Anche dal punto di vista temporale, di regola, i momenti sono diversi: se pensiamo al marchio che presenta un processo di ammortamento (fiscale) in 18 anni , avremo, al contrario, l’utilizzo del credito d’imposta in unica soluzione o tre quote annuali, a seconda del fatto che l’impresa abbia prodotto più o meno di 5 milioni di ricavi.

La contabilizzazione del credito d’imposta per Ricerca e sviluppo presenta una maggiore articolazione, poiché può essere diversa la contabilizzazione a monte del bene costruito tramite l’attività stessa di R&S. Infatti, se torniamo all’esempio del marchio, il costo sostenuto per la sua invenzione può essere sia imputato a conto economico, sia iscritto nell’attivo patrimoniale quale immobilizzazione immateriale. Si pensi all’attuale dibattito sul tema della rivalutabilità del marchio non iscritto quale immobilizzazione, bensì imputato a conto economico: ebbene questo dibattito implicitamente conferma che tale modalità è riconosciuta come valida dal documento Oic 7, paragrafo 5.

Peraltro nella legge 160/19 (modificata dalla legge 178/20) non è previsto che l’iscrizione del bene quale immobilizzazione sia condizione necessaria per ottenere il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Dunque si avranno legittimamente due modalità di contabilizzazione del bene, cui conseguono due modalità di contabilizzazione del credito d’imposta:

1. se il bene sarà stato iscritto nell’attivo quale immobilizzazione, il credito d’imposta sarà contabilizzato quale contributo in conto impianti, con le modalità sopra descritte per il credito d’imposta relativo agli investimenti;

2. se il bene sarà stato imputato direttamente a conto economico, il credito d’imposta sarà contabilizzato quale contributo in conto esercizio, sempre nella voce A 5 del conto economico. Anche il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, come quello per investimenti, risulta non rilevante ai fini dell’imponibile reddituale e Irap e da ciò consegue che il dato imputato a conto economico dovrà essere oggetto di una variazione diminutiva nel modello Redditi.

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