Controlli e liti

Investimenti in ricerca: dai costi agevolati alle sanzioni, i nodi rinviati ai giudici tributari

Spesso non viene contestata l’inesistenza della spesa ma la sua eleggibilità ai fini del bonus

Non è possibile isolare la decisione sull’eventuale adesione al riversamento spontaneo dall’esame di come la giurisprudenza di merito sta valutando gli atti di recupero emessi dalle Entrate.

Nella grandissima parte dei casi, le commissioni tributarie si trovano di fronte a fattispecie in cui l’Agenzia stessa riconosce che le spese sono state sostenute e che l’attività di ricerca è stata effettivamente svolta (in presenza di tutte le asseverazioni e relazioni richieste dalla normativa). Ciò che si contesta è l’eleggibilità dei costi ai fini del credito d’imposta, sulla base di concetti assai restrittivi sotto il profilo dell’innovatività, ricavati da interpretazioni riconducibili al cosiddetto “Manuale di Frascati”.

È evidente il disagio dei giudici tributari, che devono affrontare questioni estremamente tecniche, generalmente senza l’ausilio del Mise (a cui le Entrate hanno deciso di non rivolgersi al momento della verifica o dal quale non hanno ricevuto risposta), né di una consulenza tecnica d’ufficio, assai rara nel contenzioso tributario.

Per questo motivo, alcune commissioni hanno ritenuto gli atti dell’Agenzia viziati da “eccesso di potere”, mentre altre hanno stigmatizzato il ritardo con cui gli enti preposti hanno diffuso chiarimenti in senso restrittivo, di cui si pretende ora un’applicazione sostanzialmente retroattiva.

Inoltre, l’idea che siano eleggibili solo spese sostenute su progetti che si caratterizzano per una portata innovativa per l’intero settore di riferimento dell’impresa non sembra convincere i giudici tributari, che spesso si chiedono perché non debba essere agevolata anche quell’attività che ha fatto fare all’impresa un salto qualitativo a livello di innovazione e tale da incidere in maniera rilevante sul successo commerciale dei prodotti.

Crediti non spettanti e sanzioni

A ogni modo, leggendo queste prime sentenze (anche quelle pro Fisco), appare abbastanza condiviso il principio secondo cui, in assenza di comportamenti fraudolenti o simulati, sia scorretto qualificare il credito come «inesistente», ma sarebbe adeguato qualificarlo – al massimo – come «non spettante» (sulla scorta delle sentenze 34444/2021 e 34445/2021 della Corte di cassazione). E che sia sproporzionata l’applicazione di qualunque sanzione, in presenza di un errore interpretativo qualificato come tale solo a posteriori.

Considerato che uno degli aspetti qualificanti del riversamento spontaneo è proprio l’eliminazione delle sanzioni, se venisse confermato questo orientamento (ad esempio in sede di legittimità), ci sarebbe da chiedersi perché versare oggi ciò che, mal che vada, potrebbe essere pagato domani.

Questo ragionamento è sicuramente semplificatorio, perché oltre agli interessi vanno considerati il costo del contenzioso e le tante problematiche create dalla riscossione provvisoria e dagli ostacoli frapposti, ad esempio, ai rimborsi Iva in presenza di pretese non definitive, anche se annullate da sentenze di merito. Ma il ragionamento serve a dare l’idea della fragilità di una procedura dai contenuti un po’ troppo salomonici.

Le questioni oggetto di contenzioso

Aspetto contestato
Gli aspetti tecnici riguardanti i progetti e le spese eleggibili per l'agevolazione non possono essere autonomamente contestati dall'Agenzia senza l'intervento del Mise pena il vizio di eccesso di potere
La giurisprudenza

In senso favorevole al contribuente: CTP Ancona n. 392/02/2021; CTP Vicenza n. 365/03/2021 e n. 14/02/2022; CTP Napoli n. 4988/30/2022; CTP Roma n. 5918/22/2022. In senso contrario: CTP Ancona n . 22/01/2021

Aspetto contestato
L'innovazione si qualifica anche nel raggiungimento di conoscenze e capacità esistenti sul mercato ma “nuove” per la singola impresa (Manuale di Oslo)
La giurisprudenza

In senso favorevole al contribuente: CTP Aosta n. 46/01/2021 e n. 12/01/2022; CTP Roma n. 5918/22/2022; CTP Modena n. 52/02/2022; CTR Emilia-Romagna n. 307/04/2021 e CTR Valle d'Aosta n. 22/01/2022. In senso contrario: CTP Ancona n . 246/01/2022 e n. 311/01/2022

Aspetto contestato
L'eventuale erronea interpretazione dei requisiti di innovatività determina tutt'al più la sussistenza di un credito “non spettante”, mai di un credito “inesistente”
La giurisprudenza

In senso favorevole al contribuente: CTP Aosta n. 46/01/2021; CTP Roma n. 5918/22/2022; CTP Ancona n. 145/01/2021.

Aspetto contestato
L'applicazione del cosiddetto “Manuale di Frascati” ai crediti attualmente oggetto di contenzioso non è citata dalle disposizioni di legge e, comunque, non può essere retroattiva rispetto ai chiarimenti tardivamente diffusi
La giurisprudenza
In senso favorevole al contribuente: CTP Aosta n. 46/01/2021 e n. 12/01/2022; CTP Roma n. 5918/22/2022. In senso contrario: CTP Ancona n. 22/01/2021 e n. 145/01/2021.

Aspetto contestato
A causa delle indubbie difficoltà interpretative su materia caratterizzata da un elevato tecnicismo, le sanzioni vanno disapplicate.
La giurisprudenza
In senso favorevole al contribuente: CTP Ancona n . 22/01/2021, n. 145/01/2021, n. 246/01/2022 e n. 311/01/2022.

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