Invio delle liquidazioni con ravvedimento light
Con l'invio delle comunicazioni relative alle liquidazioni del secondo trimestre, in scadenza oggi, e con la trasmissione, entro il prossimo 28 settembre, dei dati delle fatture, si completa il database delle Entrate relativo alle operazioni Iva del primo semestre dell'anno.
Gli uffici avranno quindi a disposizione tutte le informazioni necessarie a dare piena attuazione alle finalità che sono alla base dei nuovi obblighi comunicativi. Oltre al riscontro delle risultanze delle liquidazioni con i relativi versamenti, verifica già possibile per gli adempimenti del primo trimestre (le lettere con la segnalazione delle anomalie emergenti dalle prime comunicazioni sono state recapitate dal mese di luglio), infatti, una volta entrati in possesso dei dati di dettaglio delle fatture, grazie anche agli “incroci” fra gli elementi informativi trasmessi dai fornitori e quelli indicati dai destinatari delle fatture, i funzionari del Fisco potranno verificare la loro coerenza con gli esiti delle liquidazioni (rilevando, per esempio, eventuali incongruenze fra i totali delle operazioni attive e passive desumibili dalla comunicazione delle liquidazioni e gli importi dell'imposta esigibile e detraibile ricostruibili in base ai dati delle fatture emesse/ricevute trasmessi con lo spesometro).
Come previsto dall'articolo 21-bis, comma 5, Dl 78/2010, i risultati dei controlli eseguiti saranno messi a disposizione dei contribuenti (o dei loro intermediari), sia per permettere eventuali chiarimenti sia al fine di stimolare l'adempimento spontaneo, anche fruendo del ravvedimento operoso.
La possibilità di ricorrere a tale istituto non è pregiudicata dall'eventuale invio di una segnalazione da parte dell'ufficio che rilevi, per esempio, un mancato o insufficiente versamento d'imposta in virtù di quanto indicato nella comunicazione delle liquidazioni (si tratterà, in tal caso, di ravvedere la violazione di omesso/carente versamento, punita ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 471/1997), ma solo dall'avvio della fase di riscossione del tributo con invio della comunicazione d'irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis, Dpr 633/1972, contenente la richiesta di pagamento di Iva, interessi e sanzioni (ancorché ridotte).
Il ravvedimento, in ogni caso, è ammesso anche per sistemare le violazioni direttamente riferibili alla comunicazione delle liquidazioni, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ordinarie previste in caso di omesso o inesatto adempimento. Le sanzioni vanno da 500 a 2mila euro e sono ridotte alla metà in caso di regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine: quindi 250 euro fino al 3 ottobre.
Le modalità di esecuzione del ravvedimento sono state illustrate con la risoluzione 104/E/2017 che ha disciplinato anche gli “intrecci” fra ravvedimento della comunicazione e dichiarazione annuale Iva, chiarendo, in particolare, che l'invio della comunicazione (precedentemente omessa o irregolare) è necessario solo se la regolarizzazione precede la presentazione della dichiarazione annuale con dati corretti.