Invio tardivo del Cbcr: possibile il ravvedimento
Possibilità di ravvedimento in caso di invio tardivo del country by country reporting (Cbcr) e obblighi di trasmissione in capo alla società acquirente in caso di operazioni di acquisizione. Le risposte delle Entrate ai quesiti di Telefisco 2018, pubblicate per la prima volta in queste pagine, chiariscono alcuni dubbi in relazione alla rendicontazione Paese per Paese in vista della imminente scadenza del 9 febbraio.
Il Cbcr è stato introdotto con la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, della legge 208/2015) in attuazione dell’azione 13 del progetto Beps dell’Ocse. Deve essere presentato dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro. Gli obblighi di trasmissione possono ricadere anche sulle controllate residenti qualora la casa madre o altra entità del gruppo appositamente incaricata non adempiano. Con il provvedimento dell’11 dicembre 2017 la scadenza per il primo invio è stata posticipata dal 31 dicembre 2017 al 9 febbraio 2018 e riguarda le imprese con periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016. A regime la scadenza è fissata in 12 mesi dal periodo di rendicontazione.
La normativa di riferimento (legge di Stabilità 2016, Dm 23 febbraio 2017 e provvedimento del 28 novembre 2017) non ha disciplinato gli aspetti sanzionatori applicabili per l’invio tardivo della reportistica. È invece prevista una sanzione per omessa presentazione o invio di dati incompleti che va da 10mila a 50mila euro (articolo 1, comma 145, legge di Stabilità 2016).
Le Entrate chiariscono che tale sanzione è applicabile anche in caso di invio tardivo e che sarà possibile sanare la violazione tramite ravvedimento. In particolare, in caso di presentazione della rendicontazione entro 30 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 472/1997 (secondo cui in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta della metà) ridotta a 1/9 del minimo (come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del Dlgs 472/1997). In sostanza, la sanzione sarà pari a 1/18 del minimo, cioè 556 euro.
Decorsi 30 giorni dalla scadenza, si farà riferimento alle riduzioni di volta in volta applicabili alla misura minima di 10mila euro, secondo quanto previsto alle lettere da a-bis) a b-quater) del comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Pertanto le sanzioni saranno le seguenti:
1/9 per le regolarizzazioni oltre 30 giorni e fino a 90 (1.111 euro);
1/8 per le regolarizzazioni entro un anno (1.250 euro);
1/7 per le regolarizzazioni entro due anni (1.429 euro);
1/6 per le regolarizzazioni oltre due anni (1.666 euro);
1/5 per le regolarizzazioni effettuate dopo la constatazione della violazione (2.000 euro).
Il secondo quesito riguarda gli obblighi di presentazione in caso di operazioni di acquisizione. Il caso sottoposto è quello del gruppo Alfa (Acquired group) che nel 2015 supera la soglia di 750 milioni di euro e Beta (Succeeding group) che non supera la soglia pur essendo obbligato alla redazione del consolidato. Le controllanti di ultimo livello di entrambi i gruppi sono residenti in Italia. Ad agosto 2016 Beta acquista Alfa mediante un’operazione realizzativa.
Le Entrate chiariscono che nel 2016 sarà Beta a dover presentare il Cbcr. Il tema è affrontato dall’Ocse nel documento Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting, che già il provvedimento del 28 novembre 2017 aveva indicato come fonte integrativa di chiarimenti per quanto non espressamente previsto.
Secondo l’Ocse per individuare il soggetto tenuto alla presentazione per il periodo 2016 è necessario vedere se nello stato di residenza della controllante dell’Acquired Group sussiste l’obbligo di presentare la rendicontazione per il periodo ante acquisizione (1° gennaio-31 luglio nel caso sottoposto). Se tale obbligo non sussiste, il Cbcr per l’intero 2016 è presentato dal Succeeding Group.
In tale ipotesi Beta dovrà pertanto inviare la rendicontazione per il 2016 che includerà anche i dati del gruppo Alfa. In tabella 3 andrà indicato che Beta ha acquisito Alfa (riportando la data di acquisizione) e che Alfa non presenta il Cbcr in altre giurisdizioni per il periodo ante acquisizione.
Vai al sito del Forum di Telefisco 2018