Controlli e liti

Invito al contraddittorio emesso «a sproposito»: l’accertamento è nullo

Per la Ctp Como 315/1/2021 è illegittimo l’atto motivato in base a un invito fuori dai casi di legge

di Laura Ambrosi

È illegittimo l’accertamento motivato con rinvio al precedente invito al contraddittorio se attivato nonostante l’espressa esclusione di legge. Ad affermarlo è la Ctp di Como con la sentenza 315/1/2021 (presidente Buonanno, relatore Pirola).

L’agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso con cui disconosceva costi relativi a fatture ritenute oggettivamente inesistenti. Il provvedimento veniva impugnato eccependo, tra i diversi motivi, la nullità perché nonostante si trattasse di accertamento parziale, era stato preliminarmente attivato il contraddittorio preventivo (disciplinato dall’articolo 5 ter, Dlgs 218/97).

Dal 1° luglio 2020, ove non sia stato rilasciato un verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, l’amministrazione deve notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Da questa regola generale sono però espressamente esclusi gli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis, Dpr 600/73) e di rettifica parziale Iva (articolo 54, terzo e quarto comma, Dpr 633/1972).

L’ufficio, nel costituirsi in giudizio, evidenziava che l’invito non integrasse la nullità dell’accertamento poiché, al più, rappresentava un’opportunità a favore e a vantaggio del contribuente.

Il giudice di merito ha ritenuto fondato il ricorso e ha rilevato che l’articolo 5-ter del Dlgs 218/97 espressamente esclude l’applicabilità dell’invito a comparire per l’ipotesi di accertamento parziale.

Il contraddittorio adottato nonostante la preclusione normativa era quindi nullo. Ne conseguiva così, secondo la Ctp, il vizio di motivazione dell’avviso che, dunque, non riportava alcuna ragione a sostegno della pretesa. I motivi, infatti, erano indicati in sintesi, solo nell’invito al contraddittorio, il quale però essendo nullo doveva considerarsi improduttivo di effetti.

Inoltre, secondo i giudici, la nullità di tale invito influiva anche sulla mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto dallo statuto del contribuente: poiché la rettifica era conseguente a una verifica presso la sede, l’ufficio avrebbe dovuto preliminarmente consegnare il Pvc e riconoscere il diritto di contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso; l’Agenzia, invece, aveva “formalizzato” la propria pretesa senza concludere la fase istruttoria (consegna del Pvc) e, quindi, senza consentire al contribuente di addurre elementi a propria difesa.

Infine, il principio di nullità/inesistenza dell’invito, inviato nonostante la preclusione normativa, potrebbe influire anche sulla tempestività della notifica dell’accertamento. La norma, infatti, prevede la proroga della decadenza di 120 giorni, ma se l’invito è nullo, il successivo atto notificato risulterebbe tardivo.

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