Adempimenti

Ioss anche per le vendite online effettuate da imprese italiane

L’opzione per il regime semplificato dal 1° luglio non interessa solo i portali

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Dal 1° luglio entra in vigore il regime speciale Ioss, sigla di Import One Stop Shop per la dichiarazione e il versamento dell’Iva sui beni importati di valore non superiore a 150 euro (cui si affianca un ulteriore regime semplificato essenzialmente destinato a corrieri internazionali e servizi postali). Dalla stessa data non opera più la franchigia Iva per le importazioni fino a 22 euro, mentre continua ad applicarsi l’esenzione dai dazi fino a 150 euro.

Il regime Ioss riguarda beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, di modesto valore e di provenienza extra Ue, che formano oggetto di vendite a distanza nell’Unione europea nei confronti di privati e soggetti assimilati.

In generale, tutti i beni che entrano nel territorio europeo devono scontare l’Iva che è dovuta nello Stato in cui questi sono immessi in consumo. Per chi effettua un rilevante numero di vendite di questo tipo in più Paesi comunitari, sono evidenti le complicazioni. Il nuovo regime (opzionale) sarà regolato dall’articolo 74-sexies 1, Dpr 633/72 (in base al testo del Dlgs non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale) e si propone proprio come soluzione semplificatrice per il versamento dell’Iva dovuta nei singoli Paesi.

L’Ioss consente infatti di “centralizzare” gli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo (calcolato in base alle aliquote dei paesi d’arrivo) nello Stato in cui si aderisce al regime speciale che è anche quello che attribuisce un apposito numero d’identificazione (identificativo Ioss), valevole solo per l’applicazione del regime. Oltre ai portali internet, comunitari e non, che facilitano le vendite a distanza di questi beni, sono interessati alla novità anche i soggetti nazionali che realizzano tali vendite tramite un proprio sito web (l’adesione all’Ioss è possibile anche per i soggetti extra Ue che, di regola, possono scegliere in quale Stato Ue aderire, mentre i soggetti comunitari s’iscrivono al regime nel proprio Stato).

È il caso dell’operatore residente che, attraverso un proprio negozio online, vende a privati beni di valore modesto importati da Paesi extra Ue, intervenendo anche indirettamente nel loro trasporto al cliente. Le cessioni in base alle nuove norme si considerano effettuate (e per le quali l’imposta diviene esigibile) nel momento dell’accettazione del pagamento (normalmente perfezionato in modalità elettronica). Inoltre, non implicano adempimenti nello Stato Ue di destino se sono dichiarate nell’ambito del regime speciale “spendendo” l’identificativo Ioss nella dichiarazione doganale che accompagna l'introduzione dei beni nell’Ue (non necessariamente nello stesso Stato membro di destinazione finale).

L’imposta dovuta con le aliquote vigenti nello Stato Ue cui tali beni sono destinati e che è riscossa presso l’acquirente al quale è addebitata con il prezzo di vendita, sarà quindi dichiarata (devono essere approvati i modelli) e versata cumulativamente, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce (la dichiarazione si presenta anche in mancanza di operazioni). Il tributo sarà poi riversato al Paese di competenza direttamente dall’Erario nazionale.

Resta inteso che rientrano in regime Ioss anche le analoghe vendite a privati in Italia di beni di modico valore importati da fuori Ue. In tal caso, all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato opera la nuova lettera g-ter), dell’articolo 68, Dpr 633/72 che esenta le importazioni dichiarate per il regime in esame. Come nell’Oss per le vendite a distanza intracomunitarie e per i servizi B2C, anche chi si avvale dell’Ioss non può detrarre l’Iva sugli acquisti relativi alle operazioni soggette al regime speciale.

Se il soggetto è identificato Iva in altri Stati Ue per attività diverse, può detrarre l’imposta assolta sugli acquisti ivi eseguiti nell’ambito di tale posizione fiscale (o andare a rimborso). In comune con l’Oss è anche l’esonero dagli obblighi di fatturazione. Nel caso in cui tale tipologia di vendite sia facilitata da un’interfaccia elettronica (nuovo articolo 2-bis, Dpr 633/72), sarà quest’ultima a poter aderire all’Ioss.

Di conseguenza, per effetto della finzione giuridica che caratterizza tali operazioni, la cessione presunta dal vero fornitore nazionale all’interfaccia elettronica sarà una cessione fuori campo Iva in quanto eseguita nel Paese extra Ue in cui si trovano i beni nel momento d’effettuazione dell’operazione, mentre l’Iva sulla vendita dei beni importati sarà versata nella dichiarazione Ioss dell’interfaccia.

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