Imposte

Iperammortamenti salvi se si «cambia» il bene

immagine non disponibile

di Roberto Lugano

Le imprese che effettuano investimenti in impianti Industria 4.0 non perdono il beneficio (maggiorazione del 150 % degli ammortamenti) anche se il bene viene successivamente venduto; occorre però acquistare un bene analogo o con caratteristiche tecnologiche superiori. Le disposizioni contenute nei commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevedono infatti la possibilità di “salvare” la parte di bonus non ancora utilizzata stabilendo che, in caso di sostituzione, «non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate». La norma prende in considerazione il caso in cui il costo del bene sostitutivo è inferiore e prevede che:«La fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento».

Come funzionerà in concreto questa disposizione? Proviamo a ipotizzare per semplicità che venga acquisito un bene di costo pari a 1.000 euro, quindi con una maggiorazione di 1.500, con un coefficiente di ammortamento pari al 20%, ridotto a 10 per il primo periodo di impiego. Al termine dei primi tre anni, vengono dedotti ammortamenti per 500 e iperammortamenti per 750 euro. Rimangono da dedurre altri ammortamenti maggiorati per 750 euro, 300 l’anno per il quarto e il quinto periodo, 150 per l’ultimo anno.

Il bene viene però ceduto e sostituito nel quarto anno (per semplicità all’inizio del periodo) con un bene il cui costo è pari a 700 euro, per il quale spetterebbero quindi iperammortamenti pari a 1.050 euro. Innanzitutto, notiamo che si consente il beneficio «fino a concorrenza del nuovo costo», ma questo termine dovrebbe essere moltiplicato per il 150% per determinare l’importo massimo. Nel nostro esempio, il risultato sarebbe che l’agevolazione spetta in tutto fino a 1.050 euro e non più fino ai 1.500 calcolati per il bene originario.

In secondo luogo, seguendo il tenore letterale della norma, sembra corretto mantenere le quote di eneficio originarie. Quindi gli iperammortamenti deducibili per il quarto periodo rimangono a 300 euro, da sommare ai 750 dei primi tre anni. Alla fine del periodo risulta quindi dedotto l’importo di 1.050 euro: il tetto massimo è stato raggiunto, per cui il processo è concluso. Data la delicatezza del tema, sarebbe opportuna una conferma da parte delle Entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©