Imposte

Iperammortamento anche con connessione successiva

di Giacomo Albano

Iperammortamento in misura piena anche in caso di interconnessione successiva. È quanto si desume della circolare delle Entrate 4/E/2017, che ha chiarito le sorti dell’incentivo nei casi in cui l’interconnessione dei beni agevolabili (e, conseguentemente, il rilascio della perizia) avvenga in un esercizio successivo rispetto a quello di effettuazione dell’investimento. Chiarimenti di grande interesse per tutte le imprese che hanno realizzato acquisti di beni agevolabili nel corso del 2017 ma non hanno realizzato il requisito dell’interconnessione entro la chiusura dell’anno scorso.

A differenza di quanto previsto in tema di superammortamento, ove l’effettuazione dell’investimento nell’arco temporale previsto dalla norma è condizione sufficiente per fruire dell’incentivo, per l’iperammortamento è previsto un ulteriore requisito, ovvero l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Inoltre, l’impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee ed è interconnesso al sistema aziendale.

Secondo la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, la perizia giurata deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec), ma può essere giurata successivamente (risoluzione 152/E/2017).

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere del superammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione.

Si pensi ad un investimento pari a 100mila euro effettuato nel corso del 2017, con entrata in funzione del bene nello stesso anno, ma senza interconnessione. La maggiorazione del 150% non può decorrere dal 2017 in quanto – pur verificandosi l’entrata in funzione del bene – manca il requisito dell’interconnessione.

In tale ipotesi, nel 2017 l’impresa potrà godere del superammortamento, mentre solo a seguito dell’interconnessione (ad esempio nel 2018) potrà iniziare ad usufruire dell’iperammortamento. Come chiarito dalla circolare 4/E la quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (ad esempio, 20%) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iperammortamento (il 150% su 100mila euro è pari a 150mila) e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento anteriormente all’interconnessione (ad esempio, 4mila). La quota annua di iperammortamento, quindi, sarà pari ad euro 29.200 [(150mila – 4mila) x 20%].

In sostanza, la maggiorazione del 150% resta fruibile in misura piena – sull’intero costo del bene - anche in caso di interconnessione successiva, con il maggior valore fiscale - al netto di quanto già fruito a titolo di superammortamento - spalmato sul periodo di ammortamento residuo.

Da ultimo, è irrilevante il momento del periodo d’imposta in cui il bene viene interconnesso ed è prodotta l’eventuale perizia, in quanto l’interconnessione – anche se interviene in prossimità del 31 dicembre - consente di calcolare la maggiorazione del 150% per l’intero esercizio.

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