Iperammortamento, il bene accessorio pesa per il 5% in più
Anche le attrezzature e gli accessori che costituiscono «normale dotazione» del macchinario iperammortizzabile rilevano ai fini dell’incentivo, nei limiti di un valore forfettario pari al 5% del costo del bene principale. Oltre tale limite, è onere del contribuente dimostrare che tali dotazioni possano essere incluse nell’agevolazione.
È uno dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 152/E emanata ieri, con cui le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in materia di iperammortamento, soffermandosi in particolare sulla determinazione dei costi agevolabili e sui termini per l’acquisizione della perizia giurata di stima.
Sotto il primo profilo è stato chiarito che anche le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale (ad esempio realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene) possono essere qualificate quali «oneri accessori di diretta imputazione» – e quindi inclusi nel costo del bene agevolabile ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir – nei limiti in cui non assumano natura di «costruzioni» (escluse dall’ambito dell’incentivo). Al contrario, il costo della perizia non rileva, indipendentemente dall’eventuale contabilizzazione a incremento del costo del cespite, trattandosi di un onere richiesto solo ai fini del beneficio.
Per quanto concerne le attrezzature che costituiscono «dotazione ordinaria» del bene agevolabile, ma non riconducibili autonomamente alle categorie di beni elencati nell’allegato A della legge 232/2016, la risoluzione afferma che le stesse rilevano nei limiti in cui siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario stesso.
A tal fine, per ragioni di semplificazione, le Entrate, di concerto con il Mise, hanno ritenuto di poter fissare un limite forfettario del 5% entro il quale si presume che le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento dei beni iperammortizzabili costituiscano «normali dotazioni» dei beni stessi. Oltre tale limite, la presunzione viene meno e diventa onere dell’impresa dimostrare gli elementi a supporto dell’inclusione dei maggiori costi nella base di costo dell’iperammortamento.
Ad ogni modo le attrezzature rilevano con il coefficiente di ammortamento proprio e indipendentemente dal fatto che siano acquistate unitamente al bene principale o presso altri fornitori.
Da ultimo, la risoluzione affronta il tema della perizia giurata, per ovviare le difficoltà dei professionisti a rispettare il termine del 31 dicembre 2017 – imposto dalla circolare 4/E del 2017 - per il giuramento della perizia, soprattutto nei casi in cui l’interconnessione avvenga a ridosso di fine anno. In tali casi, le Entrate ritengono sufficiente che la perizia sia asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec) per essere giurato successivamente.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 152/E/2017