Imposte

Iperammortamento con perizia per i beni oltre i 500mila euro

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di Luca De Stefani

Per beneficiare delle agevolazioni dell’iperammortamento al 250% (maggiorazione del costo fiscale del 150%) per i beni “Industria 4.0” e del maxiammortamento al 140% (maggiorazione del costo fiscale del 40%) per i software, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante (Dpr 28 dicembre 2000, numero 445), che attesta che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni “Industria 4.0” e dei software agevolati e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Questa dichiarazione è sufficiente solo per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione fino a 500mila euro. Per quelli con costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, invece, la dichiarazione del legale rappresentante deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Secondo l’agenzia delle Entrate la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a 500mila euro, deve essere redatta per singolo bene acquisito e non può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio ( risposta delle Entrate a Telefisco 2017 ).

Come detto, sia la dichiarazione resa dal legale rappresentante, che la perizia del professionista devono attestare che i beni «Industria 4.0» e i software agevolati sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A questo fine, è necessario e sufficiente che contemporaneamente:

scambino informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, e altri) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, e altro) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: Tcp-Ip, Http, Mqtt, e altri);

siano identificati univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio l’indirizzo IP (risposta delle Entrate a Telefisco 2017).

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