Imposte

Iperammortamento, recupero del bonus in caso di delocalizzazione

di Michele Brusaterra



Iperammortamento da restituire in caso di delocalizzazione dei beni agevolati, a meno che non si tratti di una delocalizzazione temporanea. È questa, in estrema sintesi, la disposizione che ha visto la luce attraverso l’articolo 7 del Dl 87/2018, convertito nella legge 96 del 9 agosto scorso.

Viene infatti previsto, introducendo, così, una norma che anteriormente non era presente, che nel caso di utilizzo dell’iper ammortamento, l’agevolazione è oggetto di recupero se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni «vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive destinate all’estero», anche se queste ultime risultino appartenere alla stessa impresa.

Il recupero, che scatta solo per gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, ossia dopo il 14 luglio di quest’anno, e che non riguarda né i beni che vengono successivamente sostituiti con beni con caratteristiche uguali o superiori e che permettono, come previsto dalla legge di Bilancio 2018, la continuazione dell’iper ammortamento del bene sostituito, né i beni che, per loro stessa natura, siano «destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato», avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile.

Più precisamente, la variazione in aumento, che va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione del singolo bene ovvero la sua delocalizzazione, riguarda, come letteralmente prescrive la legge, le «maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta», senza applicazione né di interessi né di sanzioni.

Ancorché l’agenzia delle Entrate, con circolare n. 4/E/2017, avesse già chiarito che «In merito alla territorialità dell’investimento si ricorda che, in assenza di disposizioni riguardanti l’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, indipendentemente da tale ubicazione risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia», attraverso il Dl 87/2018 si è ora in presenza di una disposizione di legge.

Anche con riferimento ad altri aiuti di Stato, che prevedono l’effettuazione «di investimenti produttivi al fine dell’attribuzione del beneficio», viene prevista la decadenza dal beneficio, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito, qualora l’attività economica, o una parte di essa, che interessa il beneficio stesso, venga delocalizzata, entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata, in uno Stato situato al di fuori della Ue e dello See.

Se, però, si tratta di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi «specificamente localizzati», è prevista la decadenza dallo stesso ma, questa volta, senza applicazione di sanzioni, qualora, sempre nel termine di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata, l’attività economica, o una parte di essa, che interessa il beneficio stesso, venga delocalizzata in un’unità economica al di fuori del «sito incentivato» ovvero in uno Stato situato al di fuori della Ue e dello See.

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