Iperammortamento sulle vending machine di nuova generazione
Vending machine agevolabili con l’iper ammortamento purché di nuova generazione ed interconnesse. Il chiarimento è contenuto nella circolare 177355 diffusa ieri dal Mise. Fuori dalla agevolazione i silos, anche se dotati di attrezzatura sensoristica in quanto beni immobili. Il ministero analizza varie tipologie di investimenti in relazione ai requisiti tecnici previsti dall’allegato A) alla legge di bilancio 2017 e alla interconnessione.
Sui distributori automatici di prodotti finiti o utilizzati per somministrazione di alimenti e bevande, il ministero ricorda preliminarmente che l’agevolazione non è limitata ad uno specifico settore produttivo, ma si estende anche alle imprese del commercio o dei servizi. Secondo il Mise, poi, i distributori automatici possono essere ricompresi all’interno del punto 12 della tabella A) (magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica) e dunque potenzialmente agevolabili. Dall’esame di talune casistiche specifiche, risulta che solo i distributori di ultima generazione posseggono le caratteristiche tecnologiche richieste dalla normativa (i cosiddetti 5+2 requisiti). L’iperammortamento richiede inoltre che i distributori soddisfino gli standard di compliance fiscale previsti dagli appositi provvedimenti dell’agenzia delle Entrate.
La circolare affronta poi l’agevolabilità dei silos di stoccaggio di nuova concezione dotati di attrezzature sensoristiche come le sonde di temperatura e umidità. Si tratta di beni che rientrano, secondo il Mise, nella definizione di «costruzione» data dalla circolare 2/E del 2016 per le quali, l’aggiunta di attrezzature sensoristiche non ne modifica la natura immobiliare, con la conseguente esclusione dall’iperammortamento.
Viene però precisato che non sono invece considerati «costruzioni» quei silos che costituiscono elementi della linea produttiva attraverso i quali si realizzano i diversi processi (come ad esempio gli atomizzatori dell’industria ceramica) così come quei silos che possono essere agevolmente rimossi.
Rientrano nell’incentivo (se ci sono i requisiti) le macchine per il lavaggio e la disinfezione di dispositivi medici utilizzate da imprese del settore sanitario.
Per quanto riguarda gli impianti tecnici di servizio agli edifici (illuminazione, distribuzione energia eccetera), il Mise osserva che, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche, essi non risultano direttamente correlati al funzionamento di una nuova macchina o impianto. Tali impianti non risultano agevolabili neppure con riguardo al punto 8 del secondo gruppo dell’allegato A), non interagendo a livello di macchina e componenti del sistema produttivo. A meno essi non si configurino come impianti di produzione (per esempio, impianti di climatizzazione nella stagionatura di prodotti).
Mise, circolare 177355 del 23 maggio 2018