Controlli e liti

Ipoteca, ricorso anche senza notifica dell’agente della riscossione

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di Rosanna Acierno

Se l’agente della riscossione non notifica la comunicazione preventiva, è sempre tempestivo il ricorso del contribuente contro l’iscrizione di ipoteca: è legittimo presumere che egli sia venuto formalmente a conoscenza del provvedimento esecutivo nel medesimo giorno in cui lo ha impugnato, a meno che il riscossore non fornisca prova contraria.

Sono le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione, con l’ ordinanza 12309/2018 depositata ieri.

L’oggetto della controversia è un’iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. In particolare, un contribuente proponeva dinanzi alla Ctp di Palermo ricorso avverso l’atto di iscrizione di ipoteca, precisando di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva e di essere venuto casualmente a conoscenza del provvedimento attraverso una visura in Conservatoria.

Sul punto va detto che l’iscrizione di ipoteca non è un provvedimento che, per legge, viene notificato dall’agente della riscossione, a differenza della comunicazione preventiva che, in base all’articolo 77, comma 2 del Dpr 602/73, il medesimo agente è tenuto a notificare proprio per preavvertire il contribuente.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile con sentenza che veniva confermata anche dalla Ctr Sicilia. Ad avviso dei gtiudici di merito siciliani, infatti, il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione da cui risultasse la data in cui recatosi presso la Conservatoria era venuto a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, non aveva dimostrato la tempestività dell’impugnazione.

Contro la sentenza della Ctr il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, avendo i giudici di secondo grado, in violazione dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, ritenuto che lo stesso fosse tenuto a fornire la prova del giorno in cui era venuto a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria.

Nell’accogliere il ricorso, la Corte ha innanzitutto riconosciuto la tempestività del ricorso e, dunque, la sua ammissibilità. Secondo i giudici di legittimità, infatti, in caso di omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, è sempre a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire la prova che il contribuente è di fatto venuto a conoscenza del provvedimento esecutivo in epoca precedente.

Pertanto, il contribuente può sempre impugnare il ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza, senza dover fornire la prova del giorno in cui ne ha avuto notizia.

Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 12309 del 18 maggio 2018

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