Controlli e liti

Ipotesi differimento per i ricorsi sulle cartelle da rottamare

di Guido Chiametti


La rottamazione delle cartelle esattoriali genera non poca confusione sui giudizi pendenti. Infatti, se nel frattempo (vale a dire da oggi fino al 31 marzo 2017, termine ultimo per presentare l’istanza), il professionista venisse chiamato in udienza per la discussione del ricorso che riguarda l’impugnazione di un atto di riscossione, sarebbe più corretto che il professionista chiedesse un differimento. In questo modo potrebbe assicurarsi più tempo per decidere in merito alla rottamazione e l’amministrazione finanziaria non correrebbe il rischio di coltivare il contenzioso davanti alla commissione tributaria su una cartella poi da rottamare.

Pertanto il difensore del contribuente (dottore commercialista, ragioniere o avvocato), convocato dalla segreteria della Commissione per discutere il ricorso nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2017, può chiedere al collegio il differimento dell’udienza, sottolineando che sta vagliando il da farsi in merito. Ciò solo in relazione alle cartelle per le quali oggi esiste la facoltà della rottamazione, introdotta nell’ordinamento dal Dl 193/2016.

Aderendo all’istituto vengono meno le sanzioni e gli interessi di mora che appaiono in cartella. Un esempio. A un contribuente il 31 agosto 2015 è stata notificata una cartella di 50mila euro (fra imposta, sanzioni e interessi). L’atto è stato impugnato tempestivamente davanti la Commissione, per vizi propri. Il 30 dicembre 2016, a seguito del Dl 193/2016, il contribuente ha presentato ad Equitalia istanza di rottamazione. Il 2 gennaio 2017 il contribuente ha ricevuto dalla segreteria avviso di convocazione per l’udienza del 25 febbraio 2017. Il contribuente, che pertanto ha già espresso l’intenzione di rottamare la cartella, al 2 gennaio non è a conoscenza dell’esatta somma da corrispondere al fisco (o ente), avendo il concessionario tempo fino al 31 maggio 2017 per esaminare la pratica e liquidare il quantum da pretendere. In attesa che il contribuente (e per lui il difensore) conosca la cifra esatta da corrispondere all’erario (o ente) - in seguito al depennamento degli interessi di mora e sanzioni dall’importo iscritto a ruolo - è consigliabile produrre, 20 giorni prima dell’udienza, una memoria unendo la fotocopia dell’istanza di rottamazione presentata, chiedendo alla sezione il differimento.

Poiché Equitalia comunicherà l'importo esatto da pagare entro il 31 maggio 2017, sarebbe meglio che per effetto del rinvio la data della futura udienza sia fissata da settembre in poi. Questo perché, seppur la normativa abbia taciuto, il difensore deve aver tempo per conoscere l’ammontare esatto del debito e, ipotizzando una data successiva al periodo feriale, lo slittamento gli consentirebbe di non perdere i benefici dell’azione giudiziaria.

In questo modo non si andrebbe ad appesantire il periodo di aprile in poi, in particolare in Lombardia dove in quel periodo (salvo eventuali slittamenti o proroghe dell’ultima ora) dovrà partire il processo telematico, con tutte le implicazioni che la nuova procedura comporta. Inoltre, tornando all’esempio, ipotizzando che il collegio durante l’udienza del 25 febbraio 2017 abbia stabilito con apposita ordinanza il differimento al 20 settembre, per quella data il contribuente che ha aderito alla rottamazione avrà già pagato la prima rata (31 luglio 2017). In questo modo il difensore potrà produrre davanti alla Commissione una memoria, informando il giudice che il contribuente abbandona il contenzioso pendente e chiede l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate.

L’unico rischio è che le numerose richieste di differimento generino un ingorgo di domande nelle varie segreterie intorno al mese di settembre, a scapito del contenzioso tributario. Tutto ciò è possibile, anche se la legge nulla ha stabilito in merito.

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