Contabilità

Ipotesi documentale possibile nei 3 anni prima del fallimento

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di Antonio Iorio

La bancarotta semplice si caratterizza per la minore gravità rispetto a quella fraudolenta ed infatti è sanzionata con pene decisamente meno gravi: reclusione da sei mesi a due anni

Anche nella bancarotta semplice si distingue quella patrimoniale dalla documentale.

La prima (la bancarotta patrimoniale ) riguarda l’imprenditore dichiarato fallito che abbia:

•sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica. Poiché il concetto di spesa eccessiva potrebbe sovrapporsi a quello di dissipazione (che configura invece la più grave bancarotta fraudolenta) occorre tener presente che in genere nella “spesa eccessiva” si individua una causa razionale che comporta una violazione del dovere di “continenza” oltre il normale, imposta da una particolare condizione patrimoniale a tutela dei creditori. Al contrario, la dissipazione è normalmente ingiustificata, mentre la spesa eccessiva;

•consumato una parte notevole del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti. Tali operazioni di pura sorte non devono essere intese nel senso di partecipazione a gioco d’azzardo (potendosi configurare, in questo caso, dissipazione) ma atti attraverso cui si rischia una parte del proprio patrimonio per uno scopo che ha la sua base nella vita economica dell’azienda. In altre parole nell’operazione manifestamente imprudente, alcuno degli elementi può essere predeterminato dall’imprenditore, mentre nell’operazione di pura sorte, l’esito non può essere in alcun modo predeterminato dallo stesso;

•compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

•aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa, o non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. L’aggravamento del dissesto può essere conseguenza del ritardo dal richiedere la dichiarazione di fallimento, o conseguenza di altre operazioni gravemente imprudenti o dovute ad altra grave colpa, come nel caso di ricorso al credito usurario o l’assunzione di enormi impegni finanziari;

•non soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

Il reato del secondo tipo (la bancarotta documentale ) riguarda il fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa abbia avuto una durata minore, non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge ovvero li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta.

La tenuta delle scritture è irregolare quando queste non presentano i requisiti di regolarità formale e sostanziale richiesti dalla legge e degli usi commerciali, mentre sono scritture incomplete quelle ove, sebbene formalmente regolari, si riscontrano lacune o intermittenze a causa della mancata registrazione di alcune operazioni.

Da segnalare poi che le ipotesi di bancarotta fraudolenta e semplice si applicano anche agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, in ipotesi di concordato preventivo

È prevista infine la reclusione da uno a cinque anni per l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, si attribuisca attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, simuli crediti in tutto o in parte inesistenti.

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