Irap, la correlazione «supera» l’addio all’area straordinaria del conto economico
Il
Il documento dei commercialisti analizza le principali novità nella redazione del bilancio d’esercizio introdotte dal Dlgs 139/2015 e le relative ricadute fiscali alla luce dell’articolo 13-bis del Dl 244/2016 e del decreto 3 agosto 2017 emanato dal ministero dell’Economia.
Uno degli effetti più rilevanti delle nuove norme è l’estensione alle imprese Oic adopter del cosiddetto principio di derivazione rafforzata. Il nuovo articolo 83 del Tuir prevede infatti, che per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio secondo il codice civile «valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili». Al riguardo, il documento si sofferma sul regime delle operazioni che intercorrono tra soggetti che applicano il principio di derivazione e soggetti che non lo applicano. In base al Dm 3 agosto 2017, nel caso di operazioni tra soggetti Oic adopter e soggetti non Oic adopter come le micro imprese, la rilevazione ed il trattamento fiscale di tali operazioni sono determinati distintamente in base alla corretta applicazione dei principi contabili di ciascun soggetto.
Con riferimento alle ricadute fiscali derivanti dall’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico, il documento affronta in particolare gli impatti ai fini del tributo regionale. Si osserva che l’impatto derivante da tale eliminazione e dalla conseguente riclassificazione dei componenti reddituali in differenti aree contabili è fortemente attenuato dal cosiddetto principio di correlazione (articolo 5, comma 4, del Dlgs 446/1997) secondo il quale, già in passato, concorrevano alla formazione della base imponibile Irap le componenti classificabili in voci diverse da quelle rilevanti, se correlate a componenti tassabili o deducibili di esercizi precedenti o successivi. L’interpretazione delle Entrate aveva poi esteso questo principio anche a componenti straordinarie iscritte nel medesimo esercizio di rilevazione dei costi e dei ricavi ricompresi nel valore della produzione, sicché risultano assai limitati i casi di modifica della base imponibile regionale generati dal nuovo conto economico.
Restano però talune componenti positive e negative “ex straordinarie” che, non essendo correlate ad altri costi od oneri, diventano rilevanti ai fini Irap a seguito del trasferimento in voci del valore o dei costi della produzione, come ad esempio gli oneri per eventi naturali o accidentali, ora imputati alla voce B14) e dunque deducibili ai fini Irap.