Irap, deducibili per le banche le quote residue dei crediti inesigibili
La deduzione dalla base imponibile Irap delle quote residue dei crediti inesigibili appostati nei bilanci delle società bancarie e finanziarie precedenti al 2005 è sempre legittima. Intanto la loro deducibilità non incide sulla competenza fiscale, che resta fissata nell'esercizio in cui il fatto si origina e viene rilevato contabilmente. Non può avere efficacia retroattiva la modifica legislativa che con decorrenza dal 2005 impedisce la deducibilità ai fini Irap delle quote di svalutazione. Così la Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza n. 4165/2018.
La controversia
Una società esercente attività di credito al consumo incorpora una società del settore e poi chiede a rimborso oltre 846mila euro per Irap da questa versata in eccedenza negli anni 2005 e 2006. Secondo la contribuente la base imponibile della quota delle svalutazioni sui crediti inesigibili dei bilanci antecedenti l’esercizio 2005, in base al terzo comma dell'articolo 106 del Tuir vigente ratione temporis, erano deducibili anche ai fini Irap in quote costanti nei nove esercizi successivi. L’amministrazione rigetta l’istanza di rimborso in quanto, a suo dire, a partire dal 2005 le svalutazioni operate per gli esercizi precedenti non sono più deducibili ai fini Irap in base al secondo comma dell’articolo 2 del decreto legge 168 del 2004.
La decisione
La società si oppone in Ctp. Il diritto di dedurre dal valore della produzione ai fini Irap i noni residui delle svalutazioni operate sui crediti inesigibili già esposti in bilancio negli esercizi precedenti al 2005 si consolida nell’anno d’imposta in cui si contabilizza in conto economico la deduzione della prima quota. L’amministrazione resiste ma i giudici di merito, così come pure la Cassazione, danno ragione alla contribuente.
Nello specifico:
•Circa la competenza fiscale. Al differimento della deduzione pluriennale dei “noni pregressi” riferiti alle svalutazione dei crediti inesigibili inseriti in bilancio va attribuita valenza finanziaria in quanto rappresentano una semplice modalità di deduzione non incidente sulla competenza fiscale, che resta fissata nell’esercizio in cui il fatto che ha dato origine all’agevolazione si è originato ed è stato rilevato contabilmente;
•Circa la retroattività della novella. È legittimo il rimborso Irap per le annualità nelle quali è stata operata la deduzione dal valore della produzione dei noni residui riferiti a crediti inesigibili dei bilanci precedenti al 2005 in quanto, diversamente, alla modifica legislativa recata dal secondo comma dell’articolo 2 del decreto legge n. 168 del 2004 verrebbe attribuita illegittimamente un’efficacia retroattiva.
Cassazione, sentenza n. 4165/2018